Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Vito Raso, ritenuto gravemente indiziato di corruzione nell'ambito di presunte dazioni/promesse di utilità (incarichi) per alterare l'esito di un concorso per operatori socio-sanitari. L'accusa sostiene che Raso avrebbe ricevuto da Antonio Iacono le tracce delle prove d'esame e le avrebbe consegnate al politico Salvatore Cuffaro, che le avrebbe poi destinate a candidati favoriti. I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizi di motivazione rispetto a incongruenze temporali nelle intercettazioni (diverse dichiarazioni su orari di consegna delle tracce); (2) carente dimostrazione della conoscenza, da parte del ricorrente, del "pactum sceleris" ossia dell'accordo corruttivo; (3) violazione di legge e motivazione apparente circa le esigenze cautelari, con particolare riferimento all'assenza di precedenti penali del ricorrente, alla cessazione del suo rapporto di lavoro pubblico e al diverso trattamento cautelare riservato ai coindagati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo: la misura cautelare applicata (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) è risultata sproporzionata e intrinsecamente inidonea a prevenire il rischio di reiterazione dei reati di corruzione contestati. Il Tribunale aveva motivato il pericolo di recidiva con formule generiche richiamando un "reticolo di contatti, amicizie e permeabili conoscenze" senza indicare elementi concreti che rendessero tali rapporti criminogeni per il ricorrente e senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni difensive (incensuratezza, risoluzione del rapporto di lavoro). La Corte ha altresì ritenuto che l'obbligo di firma non fosse strumentalmente idoneo a prevenire la commissione di reati contro la pubblica amministrazione e che, per tali ragioni, le esigenze cautelari fossero insussistenti. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e ha ordinato la comunicazione al Procuratore generale per gli atti conseguenti.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
«nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto [...] ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata»
La norma è stata interpretata nel senso che la misura cautelare deve essere proporzionata e specificamente idonea a fronteggiare le concrete esigenze cautelari; se manca il nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e il rischio da prevenire, la misura è illegittima.
art. 626 cod. proc. pen.
Richiamato proceduralmente per la comunicazione dell'annullamento al Procuratore generale in sede per eventuali atti consequenziali; non è stata discussa nel merito dalla Corte.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil)
Richiamata come principio che i limiti alle libertà personali devono evitare eccessive compressioni e che la proporzionalità tutela diritti costituzionali fondamentali; supporta la necessità di motivazioni adeguate e non approssimative nelle misure cautelari.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, Viti)
Ricorda che nella valutazione della proporzionalità della misura occorre considerare il tipo di recidiva che si intende prevenire, ossia la misura deve essere adeguata al rischio concreto di reiterazione del reato.
Massime di principio
- La misura cautelare deve essere proporzionata e specificamente idonea a fronteggiare il rischio concreto che si intende prevenire; misure generiche o simboliche (es. obbligo di firma) possono essere dichiarate inidonee se non idonee a impedire il tipo di reato contestato.
- Il giudice deve motivare con dati concreti e circostanziati i profili di pericolosità dell'indagato (es. reti di relazioni 'criminogene'): richiami vaghi a contatti o amicizie non sono sufficienti a fondare esigenze cautelari.
- L'incensuratezza dell'indagato e la cessazione del rapporto di lavoro pubblico sono elementi rilevanti nella valutazione del pericolo di reiterazione e devono essere adeguatamente considerati e confutati se il giudice sostiene l'esistenza di esigenze cautelari.
- In presenza di evidente insussistenza delle esigenze cautelari, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio le ordinanze cautelari e ordinarne la cessazione; non sempre è necessario il rinvio per un nuovo giudizio.
- In caso di intercettazioni con elementi temporali o fattuali contrastanti, il giudice deve affrontare esplicitamente queste incongruenze nella motivazione; tuttavia, anche se permangono dubbi probatori, l'insussistenza delle esigenze cautelari può rendere superfluo il riaccertamento cautelare.
- Il diverso trattamento cautelare di coindagati (es. detenzione vs. misure meno afflittive) deve essere giustificato con motivazioni specifiche; la semplice richiamata di tali differenze senza spiegare la ragione non è sufficiente.
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