Sentenza n. 579/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1359/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1359/2024, notificata al Ministero il 7 marzo 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 12 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022 e 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023. L'Amministrazione, nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze, quale commissario ad acta. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha disciplinato le modalità e i termini per la presentazione della relativa parcella e per i depositi telematici. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
Consente al giudice dell'ottemperanza di verificare l'inadempimento dell'amministrazione e di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina i criteri di liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, inclusi i riferimenti agli articoli 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato quale disciplina delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è divenuta definitiva e l'amministrazione condannata non vi ottempera dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, sussistono i presupposti per il ricorso in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento e imporre una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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