Cassazione Penale, Sentenza n. 18237/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: omessa o apparente motivazione (art.125 c.p.p.) perché il Tribunale non aveva valutato specifiche memorie difensive e consulenze tecniche; carenza di elementi concreti per ritenere la sua partecipazione ai reati contestati (tra cui traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di biomasse e truffa aggravata) oltre la mera qualità di co‑proprietario della centrale; mancata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, alla luce del lungo intervallo temporale dalle indagini e del sequestro della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per mancato e insufficientemente specifico esame delle deduzioni difensive (in particolare la memoria con consulenze tecniche) e per carenze nella verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione e nell'istruttoria comparativa sulle misure (mancata adeguata motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Ha annullato l'ordinanza impugnata nei profili esaminati e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, lasciando comunque libertà valutativa ai giudici di merito. La decisione non ha disposto la rimessione in libertà immediata del ricorrente.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Obbligo di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha rilevato omessa o insufficiente valutazione delle deduzioni difensive specifiche, che può rendere la motivazione viziata.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (es. aggravanti connessi a 'ndrangheta); la Corte ricorda che tale presunzione è relativa e il giudice deve valutare l'attualità del periculum, specie se è trascorso lungo tempo.
art. 274 c.p.p.
Criteri generali per la valutazione delle esigenze cautelari; deve essere valutata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
art. 273 c.p.p.
Parametro per la verifica della gravità indiziaria; la Cassazione può sindacare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione su tale profilo, nei limiti della devoluzione.
art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)
Definizione di rifiuto; i Giudici di merito avevano ritenuto che i materiali conferiti fossero rifiuti ai sensi della norma, elemento centrale per l'accusa di traffico illecito di rifiuti.
art. 416, commi 1 e 2 c.p.; art. 416‑bis c.p. (e richiamo a ipotesi aggravate)
Contestazione di adesione ad associazione di tipo mafioso (o aggravamento per avvalimento dell'ndrangheta); la gravità indiziaria su questo punto richiede specificità che il Tribunale avrebbe dovuto meglio motivare rispetto alla posizione individuale del ricorrente.
art. 452‑quaterdecies c.p.
Norma collegata ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti/biomasse; la Corte ha considerato che le questioni tecniche relative alla natura del materiale dovevano essere affrontate esplicitamente.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sulle misure cautelari e sulla valutazione delle presunzioni: la Corte sottolinea che il tempo trascorso deve essere considerato nel bilanciamento sull'attualità del pericolo.
art. 391‑bis c.p.p.
Richiamo alle dichiarazioni rese ai sensi di tale norma (ascolto di persone informate sui fatti); la difesa aveva prodotto dichiarazioni richiamate nel ricorso che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve motivare in modo specifico e individualizzato: non è sufficiente riprodurre meccanicamente la motivazione del provvedimento precedente quando la difesa presenta memorie o argomenti nuovi e potenzialmente decisivi.
- La presunzione relativa prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. non esonera il giudice dall'accertare e motivare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, soprattutto se è passato lungo tempo dai fatti contestati.
- La mera qualità di proprietario o amministratore di una società (es. acquisizione di una centrale) non costituisce di per sé prova sufficiente di adesione ad un'associazione criminale o di partecipazione a un programma criminoso: servono indizi concreti e specifici riferiti alla persona.
- Se la difesa individua possibilità concrete di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), il giudice deve motivare comparativamente perché queste siano inidonee rispetto alla custodia in carcere.
- Quando la contestazione si fonda anche su valutazioni tecniche (es. natura di materiale come rifiuto o sottoprodotto), il giudice delle misure deve confrontare espressamente le consulenze e le osservazioni tecniche prodotte dalle parti.
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