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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18237/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: omessa o apparente motivazione (art.125 c.p.p.) perché il Tribunale non aveva valutato specifiche memorie difensive e consulenze tecniche; carenza di elementi concreti per ritenere la sua partecipazione ai reati contestati (tra cui traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di biomasse e truffa aggravata) oltre la mera qualità di co‑proprietario della centrale; mancata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, alla luce del lungo intervallo temporale dalle indagini e del sequestro della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per mancato e insufficientemente specifico esame delle deduzioni difensive (in particolare la memoria con consulenze tecniche) e per carenze nella verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione e nell'istruttoria comparativa sulle misure (mancata adeguata motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Ha annullato l'ordinanza impugnata nei profili esaminati e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, lasciando comunque libertà valutativa ai giudici di merito. La decisione non ha disposto la rimessione in libertà immediata del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Obbligo di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha rilevato omessa o insufficiente valutazione delle deduzioni difensive specifiche, che può rendere la motivazione viziata.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (es. aggravanti connessi a 'ndrangheta); la Corte ricorda che tale presunzione è relativa e il giudice deve valutare l'attualità del periculum, specie se è trascorso lungo tempo.

  • art. 274 c.p.p.

    Criteri generali per la valutazione delle esigenze cautelari; deve essere valutata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Parametro per la verifica della gravità indiziaria; la Cassazione può sindacare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione su tale profilo, nei limiti della devoluzione.

  • art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)

    Definizione di rifiuto; i Giudici di merito avevano ritenuto che i materiali conferiti fossero rifiuti ai sensi della norma, elemento centrale per l'accusa di traffico illecito di rifiuti.

  • art. 416, commi 1 e 2 c.p.; art. 416‑bis c.p. (e richiamo a ipotesi aggravate)

    Contestazione di adesione ad associazione di tipo mafioso (o aggravamento per avvalimento dell'ndrangheta); la gravità indiziaria su questo punto richiede specificità che il Tribunale avrebbe dovuto meglio motivare rispetto alla posizione individuale del ricorrente.

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    Norma collegata ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti/biomasse; la Corte ha considerato che le questioni tecniche relative alla natura del materiale dovevano essere affrontate esplicitamente.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sulle misure cautelari e sulla valutazione delle presunzioni: la Corte sottolinea che il tempo trascorso deve essere considerato nel bilanciamento sull'attualità del pericolo.

  • art. 391‑bis c.p.p.

    Richiamo alle dichiarazioni rese ai sensi di tale norma (ascolto di persone informate sui fatti); la difesa aveva prodotto dichiarazioni richiamate nel ricorso che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure cautelari deve motivare in modo specifico e individualizzato: non è sufficiente riprodurre meccanicamente la motivazione del provvedimento precedente quando la difesa presenta memorie o argomenti nuovi e potenzialmente decisivi.
  • La presunzione relativa prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. non esonera il giudice dall'accertare e motivare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, soprattutto se è passato lungo tempo dai fatti contestati.
  • La mera qualità di proprietario o amministratore di una società (es. acquisizione di una centrale) non costituisce di per sé prova sufficiente di adesione ad un'associazione criminale o di partecipazione a un programma criminoso: servono indizi concreti e specifici riferiti alla persona.
  • Se la difesa individua possibilità concrete di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), il giudice deve motivare comparativamente perché queste siano inidonee rispetto alla custodia in carcere.
  • Quando la contestazione si fonda anche su valutazioni tecniche (es. natura di materiale come rifiuto o sottoprodotto), il giudice delle misure deve confrontare espressamente le consulenze e le osservazioni tecniche prodotte dalle parti.

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