Cassazione Penale, Sentenza n. 04717/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Tribunale. La difesa deduce che l'atto di appello è stato depositato tempestivamente il 04/02/2025 alle ore 16:10 con invio telematico (numero identificativo 2025/080815), osservando che un primo invio era stato rifiutato per essere stato effettuato sul fascicolo telematico sbagliato e che il successivo invio del 04/02/2025 sarebbe stato regolarmente accettato dal sistema; la Corte territoriale ha invece rilevato che l'unico deposito dell'atto di appello accertabile è quello del 21/02/2025, oltre il termine di scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione della Corte di appello: la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata il 19/12/2024 (scaduti i 90 giorni), da quella data decorre il termine di impugnazione di 45 giorni scadente il 02/02/2025; poiché l'imputata era assente a quel termine si aggiungono 15 giorni, con scadenza al 17/02/2025. Dagli atti risulta che l'appello è stato effettivamente depositato telematicamente solo il 21/02/2025, pertanto tardivo. Perciò il ricorso viene dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1 lett. c; comma 1-bis; comma 2 lett. c
Stabilisce i termini per proporre impugnazione dopo la pubblicazione della motivazione: decorrenza e durata del termine (45 giorni per la lett. c), integrazione di 15 giorni per l'assenza dell'imputato, e decorrenza al termine di 90 giorni dalla deliberazione per il deposito della motivazione; la Corte applica tali scadenze per fissare il termine ultimo per il deposito dell'appello.
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando è proposta oltre i termini stabiliti; la Corte ha ritenuto operativa tale causa di inammissibilità per il deposito tardivo dell'appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Indica come motivo di ricorso per cassazione la violazione di legge; la difesa ha dedotto tale vizio ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza di riferimento sulla natura processuale dell'eccezione e sulla possibilità di esame degli atti; utilizzata per consentire alla Corte di accertare dai registri la data di effettivo deposito telematico.
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma i principi relativi all'esame documentale per questioni di legittimità e termine processuale.
Massime di principio
- I termini per proporre appello decorrono correttamente dalla pubblicazione della motivazione e vanno conteggiati secondo le specifiche previste dall'art. 585 c.p.p.; l'eventuale periodo aggiuntivo per assenza dell'imputato (15 giorni) si somma al termine ordinario.
- Il deposito telematico è efficace solo se l'atto viene inviato sul fascicolo corretto e il sistema ne registra un deposito valido: un invio su fascicolo errato che viene rifiutato non interrompe o sospende il termine e non può sostituire un deposito valido.
- La prova della tempestività grava sulla parte che invoca il deposito: è necessario conservare e produrre ricevute di invio, identificativi telematici, hash dei documenti e ogni log che dimostri l'accettazione del sistema entro il termine.
- Se al momento del primo invio il sistema rifiuta l'atto per errore di fascicolo, il difensore deve riprovare immediatamente e verificare l'accettazione formale del documento (inclusi hash e identificativo) entro il termine finale; il semplice invio o la convinzione soggettiva di avere inviato l'appello non è sufficiente.
- In caso di contestazione della tempestività, il controllo del registro e delle ricevute telematiche è dirimente: il giudice valuterà le evidenze di deposito effettivo e la corrispondenza tra ricevute, hash e contenuto dell'atto.
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