Sentenza del 14/07/2017 n. 1815 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tasse automobilistiche regionali - Esenzione - Condizioni - Invalidità per ridotte capacità motorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in ragione della propria invalidità. L'invalidità, tuttavia, non risultava incidere sulle capacità motorie e non era collegata a una limitazione permanente della deambulazione né alla necessità di adattamenti tecnici del veicolo annotati sulla carta di circolazione.
La decisione
La richiesta di esenzione è stata respinta. La sola percentuale di invalidità del 50% non è sufficiente per ottenere il beneficio, quando la patologia non comporta una riduzione permanente della capacità di deambulare e il veicolo non necessita di modifiche tecniche derivanti dalla disabilità. L'esenzione è giustificata dalla necessità di sostenere i maggiori costi per l'adattamento dell'automezzo, non dalla mera sussistenza di un'invalidità percentuale.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità e ridotte capacità motorie
Il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo a soggetti che si trovano in una situazione di handicap grave, derivante da patologie che comportano limitazioni permanenti della deambulazione, con adattamenti del veicolo annotati nella carta di circolazione.
L'accesso all'esenzione richiede un handicap qualificato e funzionalmente incidente sulla deambulazione, oltre alla presenza di adattamenti obbligatori del veicolo risultanti dai documenti di circolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale non è sufficiente dimostrare una determinata percentuale di invalidità: occorre verificare la specifica natura della menomazione e il suo effetto sulla deambulazione o sulla capacità di utilizzare il veicolo.
- Le agevolazioni per ridotte capacità motorie presuppongono normalmente una limitazione permanente della deambulazione e la necessità di adattamenti tecnici del veicolo, che devono essere conformi e documentati nella carta di circolazione.
- La ratio dell'esenzione è compensare i maggiori costi sostenuti per rendere il veicolo utilizzabile dalla persona con disabilità; pertanto, in assenza di tali costi e adattamenti, la sola invalidità percentuale non basta.
- In casi analoghi occorre esaminare il verbale di invalidità, l'eventuale riconoscimento dell'handicap grave, la documentazione medica sulla limitazione motoria e la carta di circolazione del veicolo.
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