Cassazione Penale, Ordinanza n. 24545/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di detenzione per la vendita di articoli recanti marchi contraffatti e di ricettazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 474 e 648 c.p. e vizi motivazionali sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse errata nella ricostruzione fattuale e nella valutazione degli elementi probatori. Con il terzo motivo ha contestato la violazione dell'art. 133 c.p. e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando un eccesso di pena rispetto ai criteri legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti perché consistevano in mere doglianze di fatto e nella riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ricordando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era adeguata, fondandosi sul rilevantissimo numero di articoli con marchio contraffatto detenuti per la vendita e sulla conseguente entità della pena base e degli aumenti per continuazione. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice relativa alla detenzione per la vendita di beni recanti marchi o segni contraffatti; la Corte ne ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi in ragione della quantità degli articoli sequestrati e dell'idoneità dei marchi contraffatti a ledere la fede pubblica.
art. 648 c.p.
Richiamato come disposizione sulla ricettazione; la Corte ha valorizzato la mancata documentazione e l'assenza di una spiegazione attendibile circa la provenienza degli oggetti, ritenendo integrato l'elemento soggettivo del reato.
art. 649 c.p.
È menzionato nel motivo di ricorso, ma nel testo della decisione non emerge un autonomo approfondimento della disposizione.
art. 133 c.p.
Richiamato con l'art. 132 c.p. come criterio di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la graduazione del trattamento sanzionatorio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta.
art. 132 c.p.
Evocato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di fatto già esaminate e disattese in appello, se non accompagnate da un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della decisione di merito è immune da censura quando, per affermare la responsabilità per detenzione di merce con marchi contraffatti, valorizzi la quantità degli oggetti detenuti per la vendita e l'idoneità dei marchi a ledere la fede pubblica.
- La ricettazione può ritenersi integrata quando l'imputato non fornisca una documentazione o una spiegazione attendibile sulla provenienza dei beni detenuti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione dà conto dei criteri adottati e non è affetta da arbitrio o manifesta illogicità.
- Un elevato numero di beni contraffatti detenuti per la vendita può costituire elemento idoneo a giustificare una pena base superiore al minimo edittale e gli aumenti per continuazione.
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