Sentenza n. 3716/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 679/2025, depositata e resa pubblica in data 11 luglio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato al pagamento di somme retributive, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i giorni di servizio effettivamente prestati, anche ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 407,16 lordi, oltre interessi, nonché delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 17 ottobre 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero, salvo che abbia già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo e corrispondendo la Retribuzione Professionale Docenti e gli interessi dovuti. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessata; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e non appropriata alla luce della nomina del commissario ad acta e delle ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità delle procedure di accredito della retribuzione, articolate in più fasi e coinvolgenti una pluralità di soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a conformarsi alla decisione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere astrattamente applicata anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concessione può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la nomina del commissario ad acta e la complessità organizzativa e finanziaria dell'adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro un'amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e recante una condanna al pagamento di somme, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'inottemperanza dell'amministrazione persiste, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, stabilendo che l'intervento sostitutivo sia attivato a semplice richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, non deve essere disposta quando la nomina del commissario ad acta assicura già un rimedio esecutivo effettivo e sussistono ulteriori ragioni ostative legate alla complessità delle procedure amministrative e contabili necessarie per l'adempimento.
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