Ordinanza n. 341/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico che non consente l'apertura su via Pasitea per l'accesso alla proprietà privata, unitamente agli atti istruttori e all'eventuale autorizzazione paesaggistica nella parte relativa alla nuova apertura
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il parere della Soprintendenza acquisito al protocollo comunale del 25 marzo 2026, nella parte in cui non consentiva l'apertura su via Pasitea per l'accesso alla proprietà privata. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, una successiva nota della Soprintendenza, l'eventuale autorizzazione paesaggistica nella parte in cui non avesse assentito la nuova apertura e gli atti connessi. Ai fini della valutazione della controversia, il TAR ha ritenuto necessario verificare la ragione per cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sarebbe stata riqualificata da procedura semplificata a procedura ordinaria, acquisendo gli atti istruttori o le comunicazioni che documentino tale riqualificazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda di annullamento né la domanda cautelare nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Comune di Positano, ove esistente, di depositare la relazione istruttoria o la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 31/2017 dalla quale risulti la riqualificazione dell'autorizzazione paesaggistica richiesta come ordinaria anziché semplificata. Ha richiesto inoltre all'amministrazione statale l'eventuale analogo atto. La documentazione deve essere depositata entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il prosieguo della trattazione è stato fissato alla camera di consiglio del 22 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 31/2017
Rilevante per individuare la comunicazione o l'atto istruttorio dal quale deve risultare la riqualificazione della procedura di autorizzazione paesaggistica da semplificata a ordinaria.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare e sul ricorso, occorre verificare la correttezza della riqualificazione di un procedimento paesaggistico da semplificato a ordinario, il giudice può ordinare all'amministrazione comunale e all'amministrazione statale di depositare gli atti istruttori o le comunicazioni che documentano tale riqualificazione.
- La documentazione acquisita mediante incombenti istruttori deve essere depositata entro il termine espressamente fissato dal giudice, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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