Sentenza n. 153/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35650 Comunicazione: CP700-4485442-P notificata alla ricorrente in data 20 ottobre 2022 con la quale Agea (e nella parte in cui) ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e 2002/2003 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per le campagne lattiero-casearie 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022, notificata il 20 ottobre 2022, con la quale, in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato, era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le campagne 2001/2002 e 2002/2003. Le sentenze presupposte avevano annullato le comunicazioni AGEA relative ai risultati delle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale previsto dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza C-348/18. A seguito del nuovo calcolo, la posizione debitoria dell'azienda era peggiorata. Il ricorso conteneva plurime censure, ma il testo della sentenza non ne specifica il contenuto puntuale, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sulla sopravvenienza dell'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire i criteri di calcolo del prelievo supplementare elaborati dalla Corte di giustizia. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, ha stabilito che gli interessi siano applicati soltanto dal 27 giugno 2019 e ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione disponibili, non permane un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenuta disciplina legislativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.l. 1 marzo 1999, n. 43
Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione è stato disapplicato nelle precedenti decisioni richiamate, sulla base dell'interpretazione della Corte di giustizia.
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione sopravvenuta ha introdotto nuovi parametri per il ricalcolo del prelievo supplementare, limitato l'applicazione degli interessi al periodo successivo al 27 giugno 2019 e privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina normativa sopravvenuta priva di efficacia l'atto amministrativo impugnato e impone all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento secondo criteri diversi, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza normativa determina l'improcedibilità del ricorso quando l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non attribuirebbe più al ricorrente alcuna utilità concreta, perché l'amministrazione è comunque tenuta a procedere a una nuova rideterminazione della posizione sostanziale.
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