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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS-emesso -OMISSIS-dal Ministero dell'Interno-Questura della Provincia della Spezia, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura della Spezia ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla mancata presentazione della domanda presso la Prefettura. In sede cautelare, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del rigetto, sostenendo che la mancata richiesta allo sportello unico della Prefettura non costituisce, nel caso di conversione del permesso stagionale, un onere a suo carico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nei limiti propri della fase cautelare, il fumus boni iuris. Ha aderito all'indirizzo secondo cui, nella conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, il richiedente non è tenuto a dimostrare la disponibilità di una quota nell'ambito dei flussi annuali né a presentare la domanda presso lo sportello unico della Prefettura, dovendo provare soltanto il possesso dei requisiti generali per il rilascio del titolo. La mancata presentazione della domanda allo sportello unico non è quindi apparsa ragione sufficiente per il rigetto; ove necessario, deve provvedere la Questura destinataria dell'istanza. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente a evitare eventuali provvedimenti espulsivi durante il giudizio, in assenza di un valido titolo di soggiorno. Ha pertanto sospeso l'efficacia del diniego e accolto la domanda cautelare ai fini di un motivato riesame: l'Amministrazione dovrà rivalutare nel merito l'istanza, in contraddittorio con l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 4 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto ai fini di un riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, il richiedente non è tenuto a dimostrare la disponibilità di una quota nell'ambito del contingente annuale dei flussi d'ingresso, dovendo provare soltanto il possesso dei requisiti generali previsti per il rilascio del permesso di soggiorno.
  • La mancata presentazione della domanda di conversione presso lo sportello unico della Prefettura non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per respingere l'istanza presentata alla Questura; ove necessario, è quest'ultima a dover provvedere agli adempimenti procedimentali conseguenti.
  • In sede cautelare, il rischio di eventuali provvedimenti espulsivi derivante dall'assenza di un valido titolo di soggiorno può integrare il periculum in mora e prevalere, nel bilanciamento degli interessi, sull'interesse dell'Amministrazione alla conservazione dell'efficacia del diniego.
  • La sospensione cautelare del diniego può essere disposta ai fini di un motivato riesame, con obbligo dell'Amministrazione di rivalutare l'istanza nel merito e in contraddittorio con l'interessato entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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