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Sentenza

Sentenza del 24/07/2017 n. 36655 - Corte di Cassazione

IVA - Violazioni e sanzioni- Omesso versamento - Motivi del mancato versamento del tributo - Rilevanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che l'omesso versamento delle ritenute fiscali relative all'anno d'imposta 2009, pari a 246.108 euro, fosse dovuto alla grave crisi finanziaria dell'impresa. Ha denunciato, in particolare, la carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e sull'esistenza di una causa di forza maggiore, affermando di essersi attivato per superare le difficoltà economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la responsabilità dell'imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la forza maggiore poiché la crisi finanziaria non era stata affrontata adottando tutte le misure concretamente disponibili. L'imputato aveva scelto di destinare le risorse disponibili al pagamento di altri oneri, tra cui retribuzioni e IVA. Per il reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di omettere il versamento, anche accettando il rischio di non poter adempiere.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis

    reato di omesso versamento delle ritenute certificate

    La responsabilità penale richiede il mancato versamento delle ritenute entro il termine previsto e il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà dell'omissione.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter

    reato di omesso versamento dell'IVA

    Il principio richiamato dalla massima è che i motivi economici dell'omesso versamento non escludono il dolo; la forza maggiore opera soltanto in presenza di fatti non imputabili all'imprenditore e non superabili tempestivamente per cause estranee alla sua volontà.

Massime di principio

  • La crisi di liquidità o la difficoltà finanziaria dell'impresa, da sola, non esclude la responsabilità penale per l'omesso versamento di ritenute o IVA.
  • Per integrare il reato è normalmente sufficiente il dolo generico: non occorre dimostrare l'intento specifico di evadere, ma la consapevole omissione del pagamento.
  • La forza maggiore può essere riconosciuta solo quando l'inadempimento dipenda da eventi imprevedibili o non imputabili all'imprenditore, non dominabili e non rimediabili tempestivamente con le risorse e le misure concretamente disponibili.
  • La destinazione delle risorse ad altri pagamenti aziendali, anche necessari come stipendi o altri debiti fiscali, può dimostrare una scelta consapevole incompatibile con la forza maggiore.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: il controllo riguarda principalmente la logicità e completezza della motivazione dei giudici di merito.

Testo integrale

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