Cassazione Penale, Ordinanza n. 06446/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sussistenza dell'aggravante delle modalità mafiose e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso si prospettava, secondo la Corte di cassazione, una sostanziale rilettura alternativa delle emergenze processuali, con contestazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da due soggetti indicati nel testo e della dedotta discrasia tra tali dichiarazioni. Quanto alle attenuanti generiche, si censurava il diniego operato in appello, ma il motivo è stato ritenuto diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito e non a denunciare un vizio realmente sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione probatoria già compiute in appello, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato dalla Corte territoriale con l'assenza di elementi positivamente valutabili, motivazione ritenuta logica e non manifestamente illogica, quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza l'assenza di elementi o circostanze positivamente apprezzabili; tale valutazione, se sorretta da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione come vizio di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata nei precedenti gradi di merito.
- Il controllo di cassazione sulla motivazione non può risolversi in un confronto tra la sentenza impugnata e modelli argomentativi esterni, ma riguarda solo la tenuta logica interna della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche solo con l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, purché la motivazione sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Le censure che mirano a contestare l'attendibilità dei testimoni o la ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se non si traducono nella deduzione di un vero vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →