Sentenza n. 4673/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 5 dicembre 2024 alla Questura di Caserta un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Dopo la sospensione del procedimento in attesa del parere del Comitato per i minori stranieri, il parere era stato trasmesso all'amministrazione il 1° aprile 2026, ma il procedimento non era stato definito. È stata quindi proposta azione avverso il silenzio, con richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine e nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. L'amministrazione si è costituita con atto di stile e, il 15 luglio 2026, ha comunicato che l'istanza era stata accolta nelle more del giudizio e che il permesso era in fase di materiale confezionamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione aveva accolto l'istanza del ricorrente, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Ha inoltre ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo sussistenti i relativi presupposti e non manifestamente inammissibile o infondata la domanda. Il compenso del difensore è stato liquidato in 1.000 euro, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, a carico dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale fondamento per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
D.M. n. 147/2022
Richiamato, unitamente all'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, per la liquidazione del compenso professionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e comunica l'accoglimento dell'istanza, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere accolta in via definitiva quando il richiedente adempie alle integrazioni richieste dalla competente commissione e la domanda giudiziale non risulta manifestamente inammissibile o infondata.
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