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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17102/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, una banca aveva ottenuto l’ammissione di tre crediti derivanti da saldi debitori di conti correnti bancari, di cui due assistiti da ipoteca e uno chirografario. La società in procedura ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva accolto l’opposizione della banca, sostenendo: primo, che i contratti di conto corrente non erano opponibili alla procedura perché privi di data certa anteriore all’apertura della procedura e che gli estratti conto non potevano supplire a tale requisito, né bastava la mera menzione dei contratti in successivi atti notarili; secondo, che i contratti erano nulli, anche d’ufficio rilevabile, per violazione di norme imperative e per difetto di prova scritta, in particolare per mancanza della sottoscrizione della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui, quando è contestata la data certa del contratto di conto corrente bancario in sede di verifica del passivo, la prova del credito derivante dal saldo negativo non può essere fornita con i soli estratti conto inviati al correntista, ma richiede la produzione del contratto scritto munito di data certa ex art. 2704 c.c., opponibile alla procedura. Ha inoltre escluso che la mera menzione del contratto in un diverso atto pubblico possa soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam o della data certa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data certa è necessaria per rendere opponibile alla procedura il contratto di conto corrente bancario quando ne sia contestata l’anteriorità rispetto all’apertura della procedura; la mera menzione del contratto in altro atto non basta.

  • art. 1832 c.c.

    La prova dell’evoluzione del rapporto mediante estratti conto non è sufficiente, quando occorra dimostrare in via preliminare l’esistenza e l’opponibilità del contratto fonte.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma collegata alla disciplina del conto corrente bancario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova della pretesa creditoria e dell’opponibilità del titolo contrattuale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 119 comma 3° TUB

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle contestazioni probatorie sui rapporti bancari.

  • artt. 44, 45, 93, 98, 99, 208 e 209 L.F.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla verifica del passivo e alla posizione della procedura concorsuale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come base della dedotta nullità dei contratti bancari per violazione di norme imperative.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti del contratto, in particolare forma e sottoscrizione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato per il requisito della forma scritta nei contratti soggetti a forma vincolata.

  • artt. 3 e 4 L. n. 154/1992

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della necessità della forma scritta dei contratti bancari.

  • artt. 117 comma 3° e 118 TUB

    Richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina formale e contenutistica dei contratti bancari.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.

  • art. 98 L.F.

    Richiamato per il giudizio di opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, se in sede concorsuale è contestata l’anteriorità del contratto rispetto alla procedura, la prova del credito da saldo negativo non può essere fornita soltanto con estratti conto o documentazione contabile successiva, ma richiede il contratto scritto opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2704 c.c.
  • Gli estratti conto attestano lo svolgimento del rapporto e la formazione del saldo, ma non sono idonei, da soli, a dimostrare l’esistenza e l’opponibilità del titolo contrattuale quando la procedura contesti la data certa del contratto fonte.
  • La mera menzione di un contratto bancario in un diverso atto pubblico munito di data certa non equivale alla prova della data certa del contratto stesso, né sana la mancanza del requisito formale richiesto per il contratto bancario.
  • Quando il primo motivo di ricorso impugna correttamente la ratio decidendi sulla opponibilità del contratto e sulla prova del credito, le ulteriori censure che presuppongono il superamento di tale questione restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConto correnteAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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