Cassazione Penale, Sentenza n. 38887/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo a un incidente di esecuzione promosso con istanza ex art. 671 cod. proc. pen. (presentata da Agostino Del Giudice). Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Corte di appello, ritenuta l'autorità che aveva emesso l'ultima sentenza irrevocabile. La Corte di appello ha invece eccepito che la sentenza del 8/4/2020, divenuta irrevocabile il 12/5/2020, aveva riformato la decisione di primo grado solo "quoad poenam", per cui, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la competenza esecutiva doveva restare al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte regolatrice (Cassazione) ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli. La Corte ha ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen.: trattandosi di mera riforma circoscritta al trattamento sanzionatorio (quoad poenam), la competenza per l'incidente di esecuzione resta attribuita al giudice di primo grado. Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi e restituiti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza incidentale di esecuzione (procedura invocata dall'istante). Nel caso è la base procedurale dell'atto trasmesso al giudice e che ha dato origine all'incidente di esecuzione.
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione centrale per la decisione: stabilisce che se la sentenza d'appello ha modificato la sentenza di primo grado soltanto "quoad poenam" (solo in tema di pena/trattamento sanzionatorio), la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado. La Corte ha applicato questa regola per assegnare competenza al Tribunale di Napoli.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al "caso analogo" e alla procedura di risoluzione del conflitto di competenza da parte della Corte regolatrice. Indica la modalità di intervento per conflitti che rientrano in fattispecie analoghe e la competenza della Corte a decidere.
giurisprudenza: Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013 (dep. 2014), Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422
Precedente richiamato a sostegno dell'applicazione del criterio del "caso analogo" nella risoluzione del conflitto negativo di competenza; sottolinea la possibilità per la Corte regolatrice di decidere nei casi analoghi.
Massime di principio
- Se una sentenza d'appello ha riformato la decisione di primo grado soltanto "quoad poenam" (cioè esclusivamente sul trattamento sanzionatorio), la competenza per gli atti esecutivi e per gli incidenti di esecuzione resta al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
- Quando il giudice dell'esecuzione dichiara incompetente e trasmette gli atti all'autorità che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile, può nascere un conflitto negativo di competenza risolvibile dalla Corte regolatrice (Cassazione) se il caso rientra nel "caso analogo" previsto dall'art. 28, comma 2.
- Nelle ipotesi di conflitto negativo, la parte interessata e il pubblico ministero possono sollecitare l'intervento della Corte regolatrice per ottenere l'indicazione del giudice competente e la restituzione degli atti al giudice competente.
- In caso di dubbi sull'estensione della riforma (se ha inciso anche su questioni di giurisdizione o solo su aspetti sanzionatori), è necessario analizzare il contenuto motivazionale della sentenza d'appello: se la modifica è limitata alla pena, applicare l'art. 665(2); se ha inciso su decisioni che investono la cognizione o la materia, può spettare alla Corte d'appello o alla diversa autorità.
- Procedura pratica: verificare quale sentenza è l'ultima irrevocabile, accertare se la riforma è solo "quoad poenam", valutare la competenza del giudice dell'esecuzione e, in caso di kontrasti, sollevare il conflitto tramite le vie previste dal codice (trasmissione atti e decisione da parte della Corte regolatrice).
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