Sentenza del 15/03/2017 n. 6730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato la sentenza della CTR deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999, fondato su indagini bancarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, perché l'Amministrazione non aveva dimostrato che le indagini fossero state precedute dalle autorizzazioni richieste. In cassazione, l'Ufficio ha contestato tale decisione, mentre il contribuente ha sostenuto che spettasse all'Amministrazione produrre il processo verbale di constatazione (PVC), documento utile a verificare l'esistenza dell'autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, ritenendo infondato il motivo. Ha stabilito che spettava all'Amministrazione finanziaria produrre il PVC, documento che presumibilmente era nella sua disponibilità, per dimostrare l'esistenza delle autorizzazioni alle indagini bancarie. La Corte ha inoltre precisato, pur senza decidere specificamente la questione, che la mancanza dell'autorizzazione amministrativa non determina necessariamente l'inutilizzabilità delle prove raccolte, in assenza di una specifica norma che preveda tale conseguenza. L'Ufficio è stato condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in 7.500 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
recupero a tassazione di maggiori redditi sulla base dei dati risultanti dalle indagini bancarie
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti bancari nell'accertamento dei redditi, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previste dalla disciplina applicabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 6-bis e n. 7
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini bancarie
L'esistenza delle autorizzazioni costituisce un elemento documentale rilevante che l'Amministrazione deve essere in grado di dimostrare quando la loro presenza sia contestata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
La disposizione disciplina l'atto di appello nel processo tributario; nel caso esaminato, la censura fondata su tale norma è stata ritenuta infondata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda un accertamento su indagini bancarie e il contribuente contesta l'esistenza delle autorizzazioni o la regolarità dell'attività istruttoria, spetta all'Ufficio produrre la documentazione nella propria disponibilità idonea a dimostrare tali circostanze.
- La mancata produzione del processo verbale di constatazione o di altri documenti essenziali può impedire all'Amministrazione di dimostrare la legittimità dell'accertamento, soprattutto quando il giudice ne abbia bisogno per verificare i presupposti dell'attività istruttoria.
- L'assenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti: tale effetto deve essere previsto da una specifica disposizione, salvo ulteriori profili di illegittimità accertati nel caso concreto.
- La decisione riguarda principalmente l'onere probatorio dell'Amministrazione e non stabilisce in via generale che ogni irregolarità autorizzativa renda nullo l'accertamento o inutilizzabili le prove bancarie.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare specificamente la regolarità e la documentazione dell'indagine, mentre l'Amministrazione dovrebbe depositare tempestivamente gli atti che dimostrano autorizzazioni, modalità e presupposti dell'acquisizione dei dati.
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