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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31007/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, presentata da una contribuente residente in Sicilia e fondata sulla normativa emergenziale per i territori colpiti dal sisma del 1990, che consentiva il recupero del 90% delle imposte pagate o, comunque, la definizione agevolata con pagamento del 10%. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sul rimborso agevolato e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva verificato la sussistenza del presupposto essenziale della residenza in uno dei Comuni inclusi nell'elenco normativo; (2) violazione dell'art. 533 c.c., deducendo che la domanda sarebbe stata inammissibile perché proposta per somme esposte nella dichiarazione congiunta con il coniuge poi deceduto, senza esplicita spendita della qualità di erede; (3) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la domanda originaria fosse generica e priva di adeguate allegazioni e prova dei pagamenti effettuati e delle somme richieste in restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, ha rigettato il secondo motivo ritenendo che la contribuente fosse legittimata ad agire sia iure proprio sia come erede e che non fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi, e ha accolto il primo motivo. In particolare, ha rilevato che la CTR aveva omesso di pronunciare sul decisivo motivo di appello relativo alla mancata residenza della contribuente in un Comune compreso nell'elenco previsto dalla normativa emergenziale, pur risultando che la contribuente abitasse in Biancavilla, comune non incluso tra quelli agevolati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base procedurale dell'istanza di rimborso oggetto di silenzio-rifiuto

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base procedurale dell'istanza di rimborso oggetto di silenzio-rifiuto

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma invocata dall'Agenzia come regolatrice del rimborso agevolato

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    richiamato come modifica della disciplina sul rimborso agevolato

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo al difetto del requisito della residenza; ciò integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametri di legittimità per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge e error in procedendo

  • art. 533 c.c.

    norma invocata dall'Ufficio ma ritenuta inconferente rispetto alla legittimazione della contribuente e alla posizione degli eventuali coeredi

  • art. 18, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai requisiti dell'atto introduttivo del giudizio tributario

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai requisiti dell'atto introduttivo del giudizio tributario

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del rimborso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda di rimborso

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    le nuove eccezioni in senso tecnico sono precluse in appello; le mere difese restano invece proponibili

  • art. 752 c.c.

    richiamato per escludere la ripartizione automatica dei crediti tra coeredi, disciplina prevista per i debiti

  • art. 727 c.c.

    indicato come norma che presuppone la collazione dei crediti nella comunione ereditaria

  • art. 757 c.c.

    indicato come norma da cui emerge che i crediti ricadono nella comunione ereditaria

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eccezione con cui l'Amministrazione contesta il difetto di un presupposto costitutivo del credito del contribuente, quale il requisito soggettivo o territoriale richiesto dalla legge per il rimborso, integra una mera difesa e non una nuova eccezione in senso tecnico; essa è quindi deducibile anche in appello.
  • La pronuncia di merito che non esamini uno specifico motivo di gravame devoluto al giudice, specie se relativo alla mancanza di un presupposto normativo del rimborso, è affetta da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su error in procedendo, il ricorrente resta comunque onerato del rispetto del principio di autosufficienza: deve indicare specificamente gli atti e il contenuto della censura, non potendo limitarsi a rinviare agli atti del giudizio di merito.
  • In materia successoria, i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi come i debiti; perciò ciascun partecipante alla comunione può agire singolarmente a tutela del credito comune, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
  • Chi agisce per il rimborso di somme versate in dichiarazione congiunta può essere legittimato a far valere la pretesa anche iure proprio e, se del caso, come erede, quando il credito rientri nella sfera ereditaria; la sola mancata esplicita spendita della qualità di erede non comporta di per sé inammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSuccessione legittima
RamiTributiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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