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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. biennale del Questore di Ancona, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive e ai luoghi di transito, sosta e trasporto delle tifoserie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989 in relazione all’accensione e al lancio di fumogeni durante una partita di calcio. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti, negando di avere acceso, detenuto o lanciato artifici pirotecnici e sostenendo che le immagini documentassero soltanto la sua presenza nel settore ospiti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il difetto o l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, lamentando l’omessa specificazione delle concrete modalità della condotta, l’insufficiente considerazione delle memorie difensive e il mancato riscontro alla richiesta di accesso al filmato. Con il terzo motivo ha contestato, per violazione dell’art. 1 l. 377/2001, illogicità e irragionevolezza, l’estensione territoriale del divieto ai luoghi circostanti lo stadio, alla stazione ferroviaria, all’aerostazione e al percorso di transito delle tifoserie, ritenendola generica e sproporzionata. Con il quarto motivo ha negato la pericolosità della condotta, richiamando l’assenza di incidenti, l’incensuratezza, l’assenza di precedenti specifici, le condizioni di salute e la propria scarsa pericolosità sociale; in subordine ha chiesto la riduzione della durata e dell’estensione del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’attribuzione della condotta, ha qualificato il D.A.SPO. come misura amministrativa di prevenzione, non subordinata all’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma fondata su elementi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere altamente attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, l’attribuzione individuale della condotta e la prognosi di pericolosità. Il giudice ha escluso che la misura fosse basata sulla mera appartenenza alla tifoseria, rilevando che le riprese, esaminate dagli organi di polizia e collegate all’identificazione del ricorrente, mostravano una sequenza individualizzante: collocazione nel punto dell’accensione, spostamento immediatamente precedente e ricomparsa contestuale ai primi bagliori. Le dichiarazioni dei compagni di trasferta e le fotografie riferite ad altri momenti non sono state ritenute idonee a smentire tale quadro indiziario. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto indicava data, partita, settore dello stadio, natura della condotta, fonte dell’identificazione e pericolo per l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubblica; non era necessario indicare minuto, secondo ed esatta posizione sui gradoni. L’amministrazione aveva inoltre dato conto dell’esame delle memorie, senza obbligo di confutare analiticamente ogni argomento. L’eventuale mancato riscontro all’istanza di accesso al filmato non determinava automaticamente l’illegittimità del D.A.SPO., anche perché il filmato era stato acquisito nel fascicolo penale e il ricorrente non aveva dimostrato una concreta incidenza dell’omissione sulle proprie facoltà partecipative. Il terzo motivo è stato respinto poiché l’estensione del divieto ai luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie era sufficientemente determinata mediante criteri spaziali, temporali e funzionali: perimetro viario dello stadio, stazione, aerostazione e percorso stazione-stadio, limitatamente alle due ore precedenti e successive alle partite casalinghe. La clausola relativa agli ulteriori luoghi funzionalmente connessi non costituiva un divieto autonomo e illimitato. La vicinanza dell’aerostazione all’abitazione non rendeva irragionevole la misura, anche in ragione della salvezza dei motivi giustificativi della presenza. Il quarto motivo è stato respinto perché l’accensione e il lancio di un artificio pirotecnico in un settore affollato sono condotte concretamente idonee a mettere in pericolo l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico, senza necessità che il rischio si concretizzi in lesioni o danni. Incensuratezza e assenza di precedenti incidono sulla graduazione, ma non escludono la pericolosità; la patologia documentata non infirmava l’identificazione né escludeva la possibilità materiale della condotta. La durata biennale, rispetto alla forbice da uno a cinque anni, è stata ritenuta prossima al minimo e proporzionata. Respinta anche la domanda subordinata di riduzione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è una misura amministrativa di prevenzione che può essere adottata sulla base di un quadro indiziario grave, preciso e concordante e di una prognosi di pericolosità, senza necessità di un previo accertamento penale definitivo.

  • art. 1 l. 377/2001

    La misura può essere estesa ai luoghi, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti o degli spettatori, purché l’ambito del divieto sia determinabile mediante criteri spaziali, temporali e funzionali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del D.A.SPO. deve rendere riconoscibili i fatti contestati, la fonte dell’identificazione e le ragioni preventive della misura; non è necessario indicare ogni dettaglio cronologico o topografico quando la condotta è comunque chiaramente individuata.

  • art. 10 l. 241/1990

    L’amministrazione deve valutare le memorie pertinenti del destinatario, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disciplina specifica del preavviso di rigetto non è applicabile al procedimento d’ufficio di adozione del D.A.SPO.; resta comunque necessario considerare gli apporti partecipativi effettivamente presentati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della persona interessata.

  • art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base di tutela dei dati personali particolari ai fini dell’oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il D.A.SPO. è una misura amministrativa di prevenzione e non richiede l’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti che renda altamente attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, l’attribuzione individuale della condotta e la conseguente prognosi di pericolosità.
  • La mera presenza in un gruppo di tifosi o la vicinanza agli autori di condotte illecite non basta a giustificare un D.A.SPO.; anche nelle condotte collettive devono emergere elementi individualizzanti che dimostrino l’adesione consapevole all’iniziativa o il rafforzamento della condotta pericolosa altrui.
  • La motivazione di un D.A.SPO. è sufficiente quando individua l’evento sportivo, il luogo, il settore interessato, la condotta contestata, la fonte dell’identificazione e il pericolo per l’incolumità e l’ordine pubblico; non è necessario indicare il minuto, il secondo o ogni dettaglio topografico se la contestazione resta chiaramente riconoscibile.
  • L’estensione del D.A.SPO. ai luoghi di sosta, transito o trasporto delle tifoserie è legittima quando tali luoghi siano determinabili attraverso criteri spaziali, temporali e funzionali riconoscibili; non è richiesta l’elencazione anticipata di ogni singola gara o di ogni possibile punto di passaggio.
  • L’accensione o il lancio di artifici pirotecnici in un settore affollato è concretamente idonea a porre in pericolo l’incolumità delle persone e a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, senza che sia necessario il verificarsi effettivo di lesioni, incidenti o danni. L’assenza di precedenti e l’incensuratezza incidono sulla durata e sulla graduazione della misura, ma non ne escludono di per sé i presupposti.
  • L’eventuale mancato riscontro a una richiesta di accesso a documenti utilizzati per il D.A.SPO. non determina automaticamente l’illegittimità della misura: occorre verificare l’ostensibilità concreta degli atti e se l’omissione abbia inciso effettivamente sull’esercizio delle facoltà partecipative e difensive.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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