Cassazione Penale, Sentenza n. 26148/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato Francesco e Mauro Fontana per estorsione aggravata (e Mauro anche per danneggiamento). Mauro deduceva: mancata rinnovazione dibattimentale della testimonianza di Domenico Di Martino (art. 603 c.p.p.), violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e vizio di motivazione sull'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni, mancata individuazione del termine finale della condotta estorsiva e negata la continuazione tra estorsione e danneggiamento, e criticava la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti. Francesco deduceva: vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni (in particolare n.131 del 19/2/2005) che non proverebbero minacce e che confermerebbero la sua estraneità al danneggiamento (per cui era stato assolto con sentenza definitiva), nonché l'assenza dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (a) la mancata rinnovazione della testimonianza di Di Martino non sia stata necessaria perché le sue dichiarazioni non erano decisive e gli elementi ritenuti decisivi erano stati adeguatamente acquisiti e valutati dalla Corte d'appello; (b) la Corte d'appello ha rispettato l'onere della motivazione rafforzata richiesto nel caso di ribaltamento dell'assoluzione, offrendo un'analisi persuasiva delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni e motivando l'accertamento dell'estorsione; (c) la negazione della continuazione tra estorsione e danneggiamento era fondata sull'assenza di un nesso teleologico certo; (d) il diniego delle attenuanti generiche era motivato sulla base della gravità e della reiterazione dei fatti e dei precedenti dei ricorrenti. Conseguentemente sono state confermate le condanne pronunciate dalla Corte d'appello e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p., comma 3-bis
Disciplina l'obbligo, nei casi indicati, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per le prove dichiarative considerate decisive dal giudice d'appello; la Corte evidenzia che l'obbligo non è di rinnovo integrale ma mirato alle sole testimonianze decisive e che l'assenza di rinnovazione è legittima se la testimonianza non è stata determinante per la decisione
art. 629 c.p.p. (motivazione della sentenza)
Usato quale parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione: la Corte richiama l'onere di motivazione rafforzata quando la sentenza di appello ribalta l'assoluzione, richiedendo un esame specifico e dettagliato degli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione
art. 81 c.p. (concetto di continuazione)
Richiede il nesso teleologico e l'appartenenza delle azioni a un medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi sufficienti per collegare con certezza il danneggiamento alla condotta estorsiva
artt. 62-bis e 133 c.p. (circostanze attenuanti e determinazione della pena)
La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di segno favorevole; l'assenza di tali elementi legittima il diniego, specie se emergono gravità, reiterazione e precedenti
Giurisprudenza Corte di Cassazione e Corte EDU (Sez. U. Dasgupta, Troise, pronunce Corte EDU su ribaltamento assoluzioni)
Richiama il principio secondo cui il giudice d'appello che riforma un'assoluzione deve confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione e, quando occorre, rinnovare le testimonianze decisive; la Corte EDU ha sottolineato il rischio di decisioni basate su un compendio cartolare deprivato dell'audizione diretta dei testi
Massime di principio
- La rinnovazione dibattimentale (art. 603 c.p.p. comma 3-bis) è obbligatoria solo per le prove dichiarative che il pubblico ministero indica come decisive e che il giudice d'appello ritiene decisive; non è richiesta per ogni testimonianza menzionata.
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione occorre una motivazione 'rafforzata' che affronti e confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione, altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito delle prove (es. intercettazioni) ma può censurarne la valutazione solo se è dimostrabile un travisamento della prova o una illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
- Per riconoscere la continuazione tra reati è necessario dimostrare un chiaro nesso teleologico e la appartenenza delle azioni a un medesimo disegno criminoso; l'assenza di questo nesso giustifica la negazione della continuazione.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino la valutazione favorevole; la semplice mancanza di elementi negativi non obbliga il giudice a concederle.
- In casi di ribaltamento dell'assoluzione il giudice d'appello deve valutare, oltre alle dichiarazioni testimoniali, anche la comunicazione extraverbale e il contesto probatorio complessivo, ma restando entro i limiti di una motivazione coerente e logicamente strutturata.
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