Ordinanza n. 4159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti ministeriali e del CSM concernenti la procedura valutativa di conferma dei magistrati onorari
Esito
La controversia
Gli appellanti, magistrati onorari con oltre sedici anni di servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 106/2017 e confermati fino al 2024, hanno contestato gli atti con cui il Ministero della Giustizia e il CSM hanno disciplinato e organizzato la procedura valutativa di conferma. Le censure riguardavano principalmente l’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, l. n. 234/2021, nella parte in cui subordinava la partecipazione alla procedura alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario pregresso, nonché le disposizioni sulla cessazione dal servizio dei magistrati che non avessero presentato domanda di conferma e quelle relative alla parametrizzazione del trattamento economico dei magistrati onorari confermati a quello del personale amministrativo giudiziario, anziché a quello dei magistrati ordinari. In appello sono stati dedotti error in iudicando, travisamento della domanda e degli atti impugnati, erronea valutazione dei presupposti delle questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE, omessa pronuncia, violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, disparità di trattamento, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà manifeste. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per riproposizione dei motivi di primo grado senza specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese. Dopo la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE nella causa C-253/24, la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell’Unione osta a una normativa che subordini la partecipazione dei magistrati onorari alla procedura di conferma alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel rapporto precedente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 71/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 nella misura in cui collega il superamento della procedura di conferma alla rinuncia ai diritti di derivazione unionale relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza. Ritenendo necessario consentire alle parti di aggiornare le proprie difese alla luce della pronuncia costituzionale, il Collegio ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026, riservando ogni decisione.
Norme richiamate
art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017
la domanda di partecipazione alla procedura di conferma ... “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”
La disposizione è stata oggetto di dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione e con la Costituzione, in quanto collega la partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia generalizzata ai diritti maturati nel rapporto pregresso.
art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021
Ha sostituito l’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, introducendo la previsione della rinuncia alle pretese derivanti dal rapporto onorario pregresso.
art. 267 TFUE
È stato richiamato quale base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nella causa C-253/24, la cui decisione è stata ritenuta rilevante per il giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato per la prosecuzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione impropria, mediante presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine indicato.
artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost.
Sono stati indicati quali parametri della questione di legittimità costituzionale relativa alla compressione del diritto di difesa, del giusto processo e dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione e dalla CEDU.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo; la questione costituzionale ha riguardato anche la normativa che imponesse una rinuncia generalizzata alle pretese pregresse.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
È stato richiamato in relazione al diritto alle ferie annuali retribuite dei magistrati onorari qualificabili come lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.
clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Sono state richiamate in relazione alla tutela contro la successione abusiva di rapporti a tempo determinato e al divieto di disparità di trattamento.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato richiamato quale fonte del diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose e alle ferie annuali retribuite.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È stato richiamato in relazione al diritto a un equo processo.
Massime di principio
- Una normativa nazionale non può subordinare la partecipazione dei magistrati onorari in servizio a una procedura di conferma alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel precedente rapporto di lavoro, quando tale diritto deriva dal diritto dell’Unione.
- Il collegamento legislativo tra il superamento della procedura di conferma dei magistrati onorari e la rinuncia ai diritti di derivazione unionale relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza è costituzionalmente illegittimo.
- Quando una questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro giudizio è rilevante anche nella controversia pendente, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il processo in senso lato, anziché sollevare nuovamente la medesima questione, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata, consentendo la prosecuzione dopo la decisione del giudice costituzionale.
- La pronuncia della Corte di giustizia su una questione pregiudiziale identica o sostanzialmente coincidente con i dubbi di compatibilità unionale dedotti nel giudizio deve essere considerata dal giudice nazionale nella definizione della controversia, anche quando residuino profili ulteriori di compatibilità costituzionale o interna.
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