Cassazione Penale, Sentenza n. 37738/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) e la sentenza impugnata: il ricorrente lamentava che il giudice non si fosse pronunciato sulla sospensione condizionale della pena, beneficiamente già concesso dalla sentenza n. 4757/2023 rispetto alla quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accordo di patteggiamento non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e che, in assenza di una pattuizione su tale beneficio, il giudice non può concederlo d'ufficio né decidere ultra petita. In conseguenza di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte interpreta che il contenuto dell'accordo tra le parti definisce l'orizzonte decisionale del giudice: benefici come la sospensione condizionale della pena possono essere concessi solo se rientrano nella pattuizione o sono espressamente subordinati alla sua efficacia.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente la censura per difetto di correlazione in Cassazione. La Corte osserva che tale censura deve essere specifica: non è sufficiente una lamentela generica/aspecifica che non dimostri che la sospensione condizionale fosse oggetto dell'accordo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è vincolato al contenuto dell'accordo tra le parti: non può concedere benefici (es. sospensione condizionale) non inclusi nella pattuizione.
- La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice solo se le parti l'hanno concordata o ne hanno subordinato l'efficacia: in mancanza, il giudice non può decidere d'ufficio.
- In sede di impugnazione per difetto di correlazione (art. 448, comma 2-bis), il ricorrente deve formulare censure specifiche e dimostrare che il beneficio contestato era oggetto dell'accordo; argomentazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); quindi valutare la fondatezza e specificità del ricorso prima di proporlo.
- Se si vuole ottenere la sospensione condizionale nel patteggiamento, assicurarsi che la richiesta sia esplicitamente inclusa nell'accordo con il PM o che la sua concessione sia condizione dell'efficacia dell'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37634/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37635/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37640/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37642/2024 del 14/10/2024
- Sentenza penale · 14 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37643/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →