Cassazione Civile, Ordinanza n. 32998/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di intimazione di pagamento per Euro 30.562,79 emesso in relazione a cartella esattoriale asseritamente già notificata. La società contribuente ha impugnato l’intimazione deducendo, da un lato, la mancata notifica della cartella presupposta e, dall’altro, vizi propri dell’intimazione (carenza di motivazione, mancata indicazione di termini e autorità per impugnare, omessa indicazione del responsabile del procedimento, difformità degli importi, illegittimità delle sanzioni). Nel corso del giudizio ha inoltre invocato l’effetto di annullamento automatico ex art. 1, commi 537-540, L. 228/2012, sostenendo che l’istanza di sospensione presentata all’agente della riscossione avrebbe prodotto silenzio-assenso per mancato riscontro dell’ente creditore. La CTR ha ritenuto tardivo il ricorso per avvenuta notifica della cartella, e ha considerato nuova e comunque inammissibile la deduzione relativa alla disciplina del silenzio-assenso. In cassazione la ricorrente ha denunciato: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 57, 24 e 32 d.lgs. 546/1992 per avere qualificato come domanda nuova la richiesta di annullamento ex L. 228/2012; nullità della sentenza per avere ritenuto tardivo l’intero ricorso senza distinguere i vizi propri dell’intimazione da quelli derivati; omessa pronuncia sui vizi propri dell’intimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che l’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, commi 537-540, L. 228/2012 non integra una mera deduzione difensiva sull’atto originariamente impugnato, ma una pretesa causa estintiva del credito, tuttavia l’effetto di annullamento automatico opera solo se l’istanza rientra in una delle ipotesi tipizzate dal comma 538 e la ricorrente non ha specificato quale di esse ricorresse. Ha poi reputato infondati anche il quarto e il quinto motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque esaminato i vizi propri dell’intimazione e che, in appello, il giudice conosce del rapporto sostanziale nei limiti delle censure formulate, potendo decidere anche quando il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere l’omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità rilevando che il giudice d’appello può decidere sul rapporto sostanziale nei limiti delle censure devolute.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento al d.lgs. 546/1992 e alla L. 228/2012.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
divieto di domande nuove in appello nel processo tributario; la Corte ha precisato che la deduzione ex L. 228/2012 non era una mera riproposizione del petitum originario, ma una diversa causa estintiva del credito, comunque non ammissibile nel caso concreto perché non specificata nelle sue basi tipizzate.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sulla possibilità di integrazione dei motivi di ricorso solo nei casi previsti, senza trasformare le difese in domande nuove.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto delle memorie illustrative, limitate a precisare difese già svolte.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine per impugnare l’atto; la CTR aveva ritenuto tardivo il ricorso in ragione della pregressa notificazione della cartella.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impugnabilità dei vizi propri dell’intimazione oltre a quelli dell’atto presupposto.
art. 1, commi 537-544, L. 24 dicembre 2012, n. 228
disciplina dell’istanza di sospensione della riscossione e dell’eventuale annullamento automatico delle partite; la Corte ha qualificato la fattispecie come a formazione progressiva e ha limitato l’effetto di annullamento alle ipotesi tipizzate dal comma 538.
art. 1, comma 538, L. 24 dicembre 2012, n. 228
individua tassativamente le ipotesi che legittimano la dichiarazione del debitore e costituiscono presupposto per l’effetto di annullamento.
art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228
prevede l’annullamento delle partite e il discarico dei ruoli in caso di mancato riscontro dell’ente creditore; la Corte ha affermato che opera solo entro il perimetro delle ipotesi del comma 538.
art. 1 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
richiamato per le modifiche introdotte alla disciplina del comma 540, considerate non decisive per il caso concreto ratione temporis.
art. 384, comma 4, c.p.c.
consente la correzione della motivazione, utilizzata dalla Corte per superare l’erronea qualificazione del giudice di merito sui primi motivi.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione all’avviso di intimazione e al contenuto motivazionale dell’atto di riscossione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla CTR per ritenere valida la notifica della cartella a mezzo posta presso la sede della società.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alle modalità di notifica e alla validità dell’atto notificato.
art. 45 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato sulla notifica diretta da parte del concessionario.
art. 65 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato sulla notifica diretta da parte del concessionario.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato sulla notificazione a mezzo posta.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione al contenuto del ricorso introduttivo e alla deduzione dell’annullamento ex lege.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di domande nuove in appello non impedisce al contribuente di riproporre le originarie censure, ma impedisce di introdurre un diverso fatto estintivo o una diversa causa petendi non coltivata nel primo grado.
- L’effetto di annullamento automatico previsto dalla L. 228/2012 per l’inerzia dell’ente creditore opera solo se l’istanza del debitore rientra in una delle ipotesi tipizzate dal comma 538; non basta un generico richiamo alla legge o alla mancata risposta dell’amministrazione.
- La fattispecie di sospensione/annullamento ex L. 228/2012 è a formazione progressiva: dichiarazione del debitore, riconducibilità a una causa tipizzata di non debenza, inutile decorso del termine per il riscontro dell’ente creditore.
- In appello il giudice tributario non è chiamato a scrutinare l’operato del primo giudice in astratto, ma a decidere il rapporto sostanziale nei limiti delle censure devolute; può quindi pronunciarsi sul merito anche se la sentenza di primo grado abbia omesso una specifica statuizione.
- La mancata indicazione, nell’atto di riscossione o nell’atto presupposto, dei termini di impugnazione e dell’autorità competente non comporta necessariamente invalidità dell’atto, ma può incidere sulla scusabilità dell’errore del contribuente.
- L’atto di intimazione di pagamento può essere validamente fondato su una cartella regolarmente notificata e non impugnata; la contestazione dei soli vizi derivati resta preclusa quando sia decorso il termine di impugnazione della cartella.
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