Cassazione Penale, Sentenza n. 39566/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mirabella era gravemente indiziato di aver favorito il suocero Salvatore Imbornone (capo del mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera) nell'eludere le investigazioni, svolgendo funzioni di intermediario per comunicazioni con altri sodali e accompagnandolo/ fungendo da autista per incontri riservati. Il ricorso per cassazione ha censurato: l'utilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), la valutazione della gravità indiziaria e della volontà dell'agente (art. 378 e art. 273 c.p.p.), l'applicazione dell'aggravante ex art. 384-ter c.p., la qualificazione della ripetizione/abitualità delle condotte (artt. 274 e 283 c.p.p.) e l'erronea ricostruzione di singoli episodi (28/11/2021; 26/12/2021; 12/04/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso soltanto con riferimento al motivo che denunciava l'assenza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari attuali (attualità del pericolo). Ha ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi: non ha potuto sindacare in cassazione l'utilizzabilità delle intercettazioni perché i decreti non erano stati allegati; ha confermato la correttezza della valutazione della gravità indiziaria compiuta dal Tribunale (entro i limiti del sindacato di legittimità) e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art. 384-ter c.p. Tuttavia, poiché le decisioni di merito non hanno valutato l'attualità delle esigenze cautelari (i fatti si fermano ad aprile 2022 e non sono emersi elementi di pericolosità recente), la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica, determinando la cessazione della misura cautelare in corso; la cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito (art. 626 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 378 cod. pen. (secondo comma)
Il reato contestato è il favoreggiamento personale consistito nell'aiutare taluno a eludere o sviare le investigazioni; la Corte ha riconosciuto che si tratta di reato a dolo generico, idoneo a configurare la fattispecie applicata a Mirabella
art. 384-ter cod. pen.
L'aggravante speciale è applicabile anche al reato di cui all'art. 378 c.p.; la Corte ha ritenuto che essa desuma un tipo di dolo specifico (depistaggio) ma sia compatibile con il favoreggiamento, non essendovi automatica sovrapposizione di contenuto tale da escluderne l'uso
art. 416-bis cod. pen.
Norma che qualifica l'associazione mafiosa; è stata centrale nella valutazione della caratura criminale del soggetto favorito (Imbornone) e nella contestazione delle condotte correlate all'organizzazione
art. 270 cod. proc. pen.
Regola i limiti di utilizzazione delle intercettazioni: la corte ha richiamato che l'eccezione inerente la mancata utilizzabilità può essere dedotta in cassazione solo se i decreti di autorizzazione/proroga sono prodotti, cosa non avvenuta; inoltre ha ritenuto, comunque, che la questione non appariva prima facie fondata
art. 266 cod. proc. pen.
Elenco dei reati per i quali sono ammessi determinati limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, anche a fronte del dibattito sulla compatibilità, la presenza dell'aggravante ex art. 384-ter consentiva il rispetto dei limiti di ammissibilità
art. 309 comma 5 cod. proc. pen.
Norma sulla trasmissione degli atti al tribunale del riesame: la Corte ha spiegato che chi solleva in Cassazione la nullità delle intercettazioni deve allegare i decreti se questi non sono stati trasmessi al riesame
art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il nesso di connessione teleologica tra procedimenti: la Corte lo ha invocato per giustificare la connessione tra indagini e intercettazioni effettuate in procedimenti collegati
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione delle misure cautelari: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione, che verifica la logicalità e adeguatezza della motivazione senza riesaminare il merito probatorio
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione della reiterazione/abitudine del comportamento: il ricorrente aveva invocato la occasionalità delle condotte, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non superasse i limiti del sindacato di legittimità
art. 283 cod. proc. pen.
Norma concernente le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto carente la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari da parte dei giudici di merito
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Regole sulla sintesi dei motivi di ricorso: la Corte ha richiamato che il ricorso esponeva i motivi conformemente a tale disposizione
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle comunicazioni conseguenti all'annullamento: la Corte ha disposto che la cancelleria effettui le comunicazioni previste
Massime di principio
- In Cassazione le questioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni possono essere sollevate per la prima volta, ma la parte che le deduce deve allegare i decreti di autorizzazione/proroga se tali atti non sono già nel fascicolo del riesame; in mancanza la censura è inammissibile
- Il controllo di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la logicalità e l'adeguatezza delle ragioni fornite dal giudice di merito, non può rivedere il merito probatorio o sostituirsi ad esso
- L'aggravante ex art. 384-ter c.p. può essere applicata anche al favoreggiamento (art. 378 c.p.); va valutato il diverso profilo del dolo (generico vs. specifico) ma non si esclude automaticamente l'applicabilità
- Per mantenere una misura cautelare occorre provare non solo la concretezza e gravità degli indizi, ma anche l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio); la mancata valutazione dell'attualità può portare all'annullamento senza rinvio se la lacuna è insanabile
- La semplice occasionalità apparente di contatti o prestazioni non esclude, se collegata in modo coerente con altri indizi (linguaggio criptico, custodia di telefonini, affidamento di compiti sistematici), la sussistenza di un ruolo continuativo di favoreggiamento
- In ipotesi di procedimenti connessi teleologicamente, l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni può essere giustificato anche se originariamente autorizzate per uno dei procedimenti, ma la prova della connessione e dei decreti rimane importante per la difesa
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