Sentenza n. 551/2026 - Bari, Sezione 1
- per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto; - per la disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della l. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; - con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso: - dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata; - per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1 ottobre 2017-31 dicembre 2017, come appresso meglio specificato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina normativa e conseguente determinazione della retribuzione per lavoro straordinario senza inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, con inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella base di computo, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze maturate nell'ultimo quinquennio. Hanno dedotto la violazione dell'art. 43 della l. 121/1981 e dell'art. 43-bis della medesima legge, sostenendo che l'indennità pensionabile avrebbe natura retributiva e che il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere proporzionato alla retribuzione mensile. Hanno inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina applicabile, in particolare dell'art. 22 d.P.R. 39/2018, dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 95/2017 e dell'art. 12 d.P.R. 184/2010, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con i principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità, assumendo che la remunerazione forfettaria dello straordinario fosse irragionevolmente inferiore a quella del lavoro ordinario. È stata altresì invocata la disciplina dell'art. 2108 c.c. e richiamata la posizione del Comitato europeo dei diritti sociali. Le Amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per genericità e il difetto di legittimazione attiva, oltre a contestare nel merito le pretese. Il TAR ha rilevato anche l'assenza di prova individualizzata dell'an e del quantum del credito, poiché non erano state indicate né documentate le ore di straordinario, la tipologia e durata dei servizi, gli importi percepiti e l'indennità pensionabile rilevante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari perché infondato nel merito. Ha osservato, anzitutto, che i ricorrenti non avevano fornito la prova dell'effettiva prestazione dello straordinario né elementi sufficienti per determinare il credito individuale. Nel merito, ha ritenuto che l'art. 43 l. 121/1981 non potesse fungere da parametro di legittimità della disciplina successiva, essendo stato superato e abrogato per incompatibilità dall'organica disciplina introdotta dal d.lgs. 195/1995, che ha devoluto alla concertazione la determinazione del trattamento economico, compreso quello per lavoro straordinario. La disciplina successiva ha legittimamente sostituito il precedente sistema parametrico con importi forfettari sganciati dalla retribuzione ordinaria e dall'indennità pensionabile. Ha escluso la violazione dell'art. 36 Cost., poiché proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate con riferimento al trattamento economico complessivo e non a una singola voce retributiva. Ha escluso anche l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., rilevando la peculiarità pubblicistica del rapporto di impiego delle forze di polizia a ordinamento militare, la possibilità di remunerare forfettariamente lo straordinario e l'eterogeneità rispetto al lavoro privato, nel quale opera l'art. 2108 c.c. Inoltre, la questione di costituzionalità era inammissibile anche perché rivolta contro fonti regolamentari, escluse dal sindacato diretto della Corte costituzionale. Il richiamo alle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali non individuava norme dell'ordinamento UE idonee a imporre la correlazione tra retribuzione ordinaria e straordinaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43 l. 121/1981
Il trattamento economico del personale è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile; il compenso per il lavoro straordinario è determinato in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La disposizione non è più applicabile quale parametro di legittimità della disciplina successiva, essendo stata superata e abrogata per incompatibilità dal nuovo sistema organico fondato sulla concertazione.
art. 43-bis l. 121/1981
Il richiamo non conduce all'inclusione dell'indennità pensionabile nella base di calcolo dello straordinario secondo la disciplina successiva.
art. 9 d.lgs. 195/1995
Abrogazione delle norme riguardanti le Forze di polizia e le Forze armate in contrasto con le disposizioni del decreto.
Ha determinato il superamento delle disposizioni incompatibili della l. 121/1981, nell'ambito della nuova disciplina organica del rapporto di impiego e della concertazione.
art. 4, comma 1, lettere a) e g), d.lgs. 195/1995
Ha rimesso alla concertazione la disciplina del trattamento economico fondamentale e accessorio e del trattamento economico per lavoro straordinario.
art. 6 d.lgs. 193/2003
I benefici economici derivanti dall'applicazione del decreto non hanno effetti sui trattamenti accessori, salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
La cristallizzazione del trattamento accessorio va riferita all'assetto dello straordinario consacrato dal d.P.R. 164/2002, caratterizzato dalla forfettizzazione degli importi.
art. 22 d.P.R. 39/2018
La disciplina regolamentare dello straordinario non viola gli artt. 3 e 36 Cost. e non impone l'inclusione dell'indennità pensionabile nella base di calcolo.
art. 45, comma 1, d.lgs. 95/2017
La modifica normativa non determina l'obbligo di ricalcolare lo straordinario includendo l'indennità pensionabile.
art. 12 d.P.R. 184/2010
La disposizione, nei limiti rilevanti, non è stata ritenuta contrastante con la disciplina primaria o costituzionale.
art. 36 Cost.
La proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione devono essere riferite alla globalità della retribuzione e non alle singole componenti.
Non consente di sindacare la legittimità della disciplina sulla base del solo confronto tra compenso per lavoro straordinario e retribuzione ordinaria.
art. 3 Cost.
La remunerazione forfettaria dello straordinario nelle forze di polizia a ordinamento militare non è irragionevole, considerata la peculiarità pubblicistica del rapporto e l'eterogeneità rispetto al lavoro privato.
art. 2108 c.c.
La regola della maggiorazione del lavoro straordinario, propria del lavoro subordinato privato, non è automaticamente trasferibile al rapporto di impiego pubblico in regime di diritto pubblico.
art. 2, comma 1, lettera B), d.lgs. 195/1995
La concertazione prevista per il personale delle forze di polizia non è stata ritenuta idonea, di per sé, a travolgere gli effetti della disciplina economica prodotta.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 43 l. 121/1981 sul trattamento economico e sulla proporzionalità del compenso per lavoro straordinario è stata superata, per incompatibilità, dalla disciplina organica introdotta dal d.lgs. 195/1995, che ha rimesso alla concertazione la determinazione del trattamento economico delle forze di polizia a ordinamento militare.
- Il sistema introdotto dagli accordi recepiti dal d.P.R. 164/2002 e dalla normativa successiva può legittimamente determinare il compenso per lavoro straordinario mediante importi fissi e forfettari, senza ancorarlo alla retribuzione ordinaria e senza includervi l'indennità mensile pensionabile.
- Il requisito della proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsto dall'art. 36 Cost. deve essere verificato con riferimento al trattamento economico complessivo e non alla singola componente costituita dal compenso per lavoro straordinario.
- La maggiorazione prevista dall'art. 2108 c.c. per il lavoro straordinario nel settore privato non costituisce, di per sé, un principio automaticamente applicabile al rapporto di impiego pubblico in regime di diritto pubblico, nel quale rilevano la dimensione autoritativa del rapporto e l'interesse pubblico.
- Una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto direttamente disposizioni di natura regolamentare è inammissibile, poiché tali fonti sono escluse dal sindacato diretto della Corte costituzionale.
- Chi agisce per il pagamento di differenze retributive deve provare, per ciascun interessato, l'effettiva prestazione lavorativa straordinaria, la sua durata e periodicità, gli importi già percepiti e gli elementi necessari alla quantificazione del credito; la mera allegazione dello svolgimento di lavoro oltre l'orario ordinario non è sufficiente.
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