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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione assunta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato - Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento nella seduta del 07.06.2021, concernente la proposta premiale Prot. n. 333/Pers/Cat. C5 del 21.09.2017, notificata all'Assistente Capo Stronati Roberto a mani in data 05.10.2021 con nota ministeriale n. 333/A/9016.3 di Prot. T-mipg-werb 54066 del 16.09.2021, con la quale il Consiglio per le Ricompense rigettava la proposta del Questore di Ancona di concedere la lode all'Assistente Capo Roberto Stronati.

Giustizia amministrativa202100683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della lode deliberato dal Consiglio per le Ricompense per Lodevole Comportamento della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della lode proposta dal Questore di Ancona in relazione all'intervento del 4 luglio 2017, durante il quale quattro operatori di polizia avevano soccorso una persona che minacciava di gettarsi in mare. Il primo motivo denunciava eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, contraddittorietà interna al procedimento e disparità di trattamento: secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe ingiustificatamente valorizzato il ruolo del solo collega intervenuto per primo e sminuito il contributo del ricorrente, che si era gettato in acqua insieme a quest'ultimo, equiparandolo a quello degli altri due operatori sopraggiunti successivamente. Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e seguenti del d.P.R. n. 782/1985, come modificato dal d.P.R. n. 82/2019, ed erroneità dei presupposti, sostenendo che il ricorrente aveva operato di concerto con l'agente al quale la lode era stata concessa. Il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il diniego non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985 attribuisce la lode al personale che, distinguendosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto. La valutazione delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzata da ampia, e tanto più intensa quanto più elevata è la ricompensa, discrezionalità amministrativa. La Commissione competente svolge anche una funzione di uniformità e proporzionalità delle valutazioni e può legittimamente discostarsi dalla proposta del Questore. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. La distinzione tra il contributo dell'agente intervenuto per primo, che aveva dialogato a lungo con la persona in pericolo tentando di dissuaderla, e quello degli altri operatori è stata ritenuta ragionevole. Il contributo del ricorrente, pur apprezzabile e inserito nella fase finale del salvataggio, non è stato ritenuto caratterizzato dal grado di meritevolezza necessario per la lode. Il TAR ha inoltre escluso il travisamento, osservando che le note della dirigente e del Questore, pur non descrivendo puntualmente la sequenza temporale degli interventi, avevano correttamente rappresentato il risultato finale come frutto della collaborazione di tutti gli agenti, mentre la valorizzazione dell'altro operatore riguardava soprattutto l'attività autonoma e prolungata di dissuasione svolta prima del salvataggio. È stato respinto anche il motivo relativo all'art. 10-bis l. n. 241/1990: il procedimento per il conferimento della ricompensa ha natura officiosa e l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione esclude una concreta utilità dell'interlocuzione con l'interessato mediante preavviso di rigetto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, d.P.R. n. 782/1985

    La lode e' conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacita' tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

    La lode presuppone non soltanto un risultato apprezzabile, ma anche una specifica distinzione per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali; la valutazione del possesso di tali requisiti è ampiamente discrezionale.

  • art. 70, comma 3, d.P.R. n. 782/1985

    Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto.

    La proposta del Questore costituisce un atto del procedimento, ma non vincola l'organo competente alla decisione finale sulla ricompensa.

  • art. 70, comma 7, d.P.R. n. 782/1985

    Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e' allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa.

    La proposta deve essere corredata degli elementi necessari alla valutazione del merito, ferma restando l'autonoma valutazione dell'organo competente al conferimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario nel procedimento officioso di conferimento della ricompensa, caratterizzato da amplissima discrezionalità e da un'interlocuzione con l'interessato priva di concreta utilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conferimento delle ricompense per meriti di servizio al personale della Polizia di Stato, la lode spetta soltanto quando il dipendente abbia conseguito risultati apprezzabili distinguendosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali; la mera partecipazione a un intervento positivo non determina automaticamente il diritto alla ricompensa.
  • La proposta del Questore per il conferimento della lode non vincola l'organo centrale competente, cui spetta una valutazione autonoma diretta ad assicurare proporzionalità e omogeneità dei criteri tra le diverse proposte.
  • La valutazione amministrativa dei presupposti per il conferimento di una ricompensa al personale di polizia è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.
  • È legittimo distinguere, ai fini del conferimento della lode, i contributi individuali prestati nell'ambito di un intervento collettivo, valorizzando maggiormente l'attività autonoma e prolungata di dissuasione o soccorso rispetto alla collaborazione prestata nella fase finale dell'operazione.
  • Nel procedimento officioso di conferimento delle ricompense per lodevole comportamento, l'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone necessariamente il preavviso di rigetto quando, per la natura del procedimento e l'ampia discrezionalità valutativa, l'interlocuzione con il destinatario non avrebbe concreta utilità.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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