Cassazione Civile, Ordinanza n. 00999/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, di una porzione di terreno occupata d'urgenza nel 1978 e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di un impianto di depurazione, senza completare il procedimento espropriativo. Il Comune aveva già versato un'indennità provvisoria calcolata sul valore agricolo medio; la Corte d'appello, invece, aveva liquidato un importo complessivo maggiore, comprendendo anche il valore dell'opera pubblica realizzata, il pregiudizio non patrimoniale, il danno alla porzione residua e il risarcimento per occupazione senza titolo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sul valore del bene, sostenendo che l'area era inedificabile e destinata solo a impianti tecnologici pubblici, sicché non avrebbe potuto essere considerata, neppure in parte, come area suscettibile di valorizzazione diversa dalla edificazione privata. Con il secondo motivo ha contestato che il c.t.u. e la Corte d'appello avessero incluso nel valore indennizzabile anche quello dell'opera pubblica eseguita sul suolo acquisito. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'art. 42-bis non consentirebbe di considerare la diminuzione di valore della porzione residua rimasta al privato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: la Corte territoriale non aveva affatto considerato edificabile l'area, ma aveva stimato il suo valore tenendo conto delle concrete possibilità di utilizzo come scoperto pertinenziale del contiguo insediamento produttivo, applicando così il criterio del valore venale. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, nel determinare il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, non va computato il valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul bene stesso. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che l'indennizzo ex art. 42-bis debba comprendere anche la diminuzione di valore della porzione residua del bene rimasta al privato, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 33 del d.P.R. 327/2001 in tema di espropriazione parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per una nuova quantificazione dell'indennizzo e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dal ricorrente; nel ragionamento della Corte rileva come disposizione del testo unico espropri che si coordina con il criterio del valore venale
art. 37 d.P.R. n. 327/2001
richiamato nel testo quale norma che, per il calcolo dell'indennità, si coordina con l'art. 32 e con il criterio del valore venale
art. 40 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dal ricorrente; serve a contestualizzare il tema della stima di aree non edificabili
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
norma base dell'acquisizione sanante; l'indennizzo va determinato sul valore venale del bene senza computare il valore dell'opera pubblica realizzata, ma tenendo conto anche del pregiudizio alla porzione residua
art. 14 NTA relative alla variante generale al Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo industriale dell'agglomerato di Monsampolo del Tronto-Monteprandone
richiamato per sostenere la destinazione urbanistica di inedificabilità dell'area per i privati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità
art. 33 d.P.R. n. 327/2001
norma sull'espropriazione parziale di un bene unitario; la Corte la assume come principio generale applicabile anche all'acquisizione sanante per includere il deprezzamento della porzione residua
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
cornice processuale dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e critica un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello effettivamente posto a base della motivazione.
- Ai fini della stima dell'indennizzo per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene non comprende il valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul suolo acquisito, anche se l'opera sia stata solo parzialmente eseguita.
- L'indennizzo dovuto per acquisizione sanante deve essere commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario, sicché deve tenere conto anche della diminuzione di valore della porzione del bene rimasta in proprietà privata.
- Il criterio dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, relativo all'espropriazione parziale di un bene unitario, esprime un principio generale del sistema indennitario e può essere applicato in via sistematica anche all'acquisizione sanante.
- La concreta utilizzabilità dell'area, pur in assenza di edificabilità privata, può incidere sulla stima del valore venale se il giudice di merito la accerti in fatto e la traduca in una valutazione coerente con le possibilità di impiego effettive del bene.
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