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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Savona

IVA - Benefici prima casa - Immobile con caratteristiche di lusso costituito dall'accorpamento di due unità abitatitave originariamente censite in Categ. A/2 - Irrilevanza - Revoca agevolazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza dell’agevolazione "prima casa" per un immobile ottenuto dall’accorpamento di due unità abitative originariamente censite in categoria catastale A/2. Il contribuente sosteneva che dovessero rilevare la classificazione originaria delle unità e la categoria A/2 proposta per la nuova unità. L’Amministrazione ha invece ritenuto determinanti le caratteristiche oggettive dell’immobile, in particolare la superficie utile superiore a 240 mq, che lo qualificava come abitazione di lusso ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Inoltre, la classificazione catastale A/1 attribuita dall’Agenzia del Territorio era divenuta definitiva.

La decisione

La revoca dell’agevolazione è stata ritenuta legittima. L’immobile, per le sue caratteristiche oggettive, doveva essere considerato abitazione di lusso e quindi non poteva beneficiare dell’aliquota IVA agevolata prevista per la prima casa. È stata ritenuta irrilevante sia la precedente esistenza di due unità A/2 sia la categoria A/2 inizialmente proposta per l’immobile accorpato, mentre ha assunto rilievo l’attribuzione definitiva della categoria A/1.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969

    superficie utile superiore a mq. 240

    La superficie utile superiore a 240 mq costituisce caratteristica idonea a qualificare l’immobile come abitazione di lusso, con conseguente esclusione dall’agevolazione prima casa.

  • Disciplina IVA dell’agevolazione prima casa

    L’agevolazione non spetta per immobili aventi caratteristiche di lusso. La verifica deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive dell’immobile e non soltanto della categoria catastale originariamente attribuita o proposta.

Massime di principio

  • Per stabilire se un immobile può beneficiare dell’agevolazione prima casa, occorre verificare le sue caratteristiche oggettive secondo la normativa applicabile, inclusa la superficie utile, e non fare affidamento esclusivamente sulla categoria catastale originaria.
  • Quando più unità immobiliari vengono accorpate, la valutazione deve riguardare l’immobile risultante dall’accorpamento, nella sua configurazione effettiva e complessiva.
  • La categoria catastale proposta dal contribuente non prevale sull’accertamento definitivo dell’Agenzia del Territorio: una classificazione divenuta definitiva può costituire elemento decisivo per la revoca del beneficio.
  • La precedente classificazione A/2 delle singole unità non garantisce il mantenimento dell’agevolazione se l’immobile risultante presenta caratteristiche di abitazione di lusso.
  • In situazioni analoghe, l’acquirente o il proprietario deve verificare preventivamente sia la superficie utile sia la classificazione catastale definitiva, poiché il beneficio può essere revocato con recupero della maggiore imposta, oltre ad eventuali interessi e sanzioni.

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