Cassazione Penale, Sentenza n. 2159/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p.; il ricorrente censurava (i) la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa i gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che mancassero indicatori tipici ("dote", partecipazione alle "mangiate", conoscenza di informazioni riservate) e che i fatti siano riconducibili a mera attività lavorativa subordinata; (ii) l'insussistenza degli indizi circa le intestazioni fittizie (capo 7) e l'aggravante ex art. 416-bis.1; (iii) la carenza delle esigenze cautelari, anche per il decorso del tempo, la vita familiare e l'attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. La decisione di merito è stata confermata: sussistono gravi indizi di partecipazione all'associazione di stampo 'ndranghetista, nonché indizi sufficienti in ordine alle intestazioni fittizie aggravate, e non sono emersi elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p.; dunque è stata ritenuta legittima la misura cautelare della custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che per le "locali" delocalizzate non è sempre necessaria l'esteriorizzazione della forza intimidatrice se vi è collegamento e capitale criminale ereditato dalla casa madre; il nucleo è il metodo e le finalità che producono la forza di intimidazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravante per talune fattispecie (es. intestazione fittizia) quando siano connotate dall'agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte valuta l'aggravante alla luce della partecipazione del ricorrente al sodalizio e del suo apporto operativo.
art. 512-bis cod. pen.
reato originariamente contestato (citato nel provvedimento di custodia); i fatti-fine legati a intimidazioni e condotte violente sono elementi considerati nel quadro probatorio unitario.
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale relativa al ricorso contro le misure cautelari: in questa sede il ricorso in Cassazione era diretto avverso l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
disciplina l'accertamento dell'insussistenza dei gravi indizi; la Corte ricorda che in Cassazione l'accertamento è possibile solo per vizio di motivazione, violazione di legge o manifesta illogicità e non per riesame dei fatti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia cautelare per reati di stampo mafioso; la Corte sottolinea che questa presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino effettivo, serio e irreversibile allontanamento dall'organizzazione o, comunque, circostanze oggettive molto forti.
art. 274 cod. proc. pen.
riguarda i criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama l'onere motivazionale del giudice della cautela nella valutazione delle esigenze.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama il limite di sintesi nella enunciazione dei motivi del ricorso in Cassazione (motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione).
legge n. 47/2015
riforma menzionata a proposito del regime delle presunzioni cautelari: la Corte la utilizza per richiamare la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame libero dei fatti: le censure sull'esistenza dei gravi indizi sono ammissibili solo se fondano vizi di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione nel provvedimento impugnato.
- Per le 'locali' di mafia delocalizzate (es. articolazioni della 'ndrangheta), non è sempre necessaria l'esteriorizzazione della forza intimidatrice: il collegamento alla casa madre, la riproduzione organizzativa e l'uso del capitale criminale possono dimostrare la metodologia mafiosa anche tramite penetrazione economica anziché sopraffazione visibile.
- La mancata presenza di indicatori tipici ("dote", partecipazione a "mangiate", ecc.) non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione: il giudice valuta il compendio probatorio nella sua unità e può ritenere significativi altri elementi (assunzioni ripetute in società riconducibili al clan, ruoli operativi, intercettazioni, operazioni societarie sospette).
- In caso di contestazione di intestazioni fittizie, elementi tipici di anomalia utili a fondare indizi sono: cessioni a valore nominale non coerenti con i bilanci, interposizioni societarie, dichiarazioni contraddittorie degli intestatari e ruoli effettivi di controllo da parte dell'interponente.
- La presunzione di pericolosità ex art. 275(3) c.p.p. può essere superata solo con prove robuste di distacco reale e irreversibile dall'organizzazione (recesso efficace, collaborazione, trasferimento stabile, attività incompatibile con l'appartenenza); il semplice "tempo silente" senza altri fatti concreti è di norma insufficiente.
- Il giudice della cautela deve motivare in modo concreto e personalizzato le esigenze cautelari: la valutazione può tener conto di elementi successivi (nuove attività riconducibili al sodalizio, sostituzioni societarie, comportamenti che evidenziano continuità di relazione con il gruppo).
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