Sentenza n. 5908/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente all’espletamento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2024 indetta con D.M. 24 luglio 2024 – presso la Corte d’appello di Roma, comunicato mediante caricamento sulla propria pagina riservata in data 10 aprile 2025; del verbale datato 19 febbraio 2025 della Sottocommissione n. 12 presso la Corte d’appello di Milano per gli esami di avvocato recante la valutazione negativa (-OMISSIS-) dell’elaborato del ricorrente contraddistinto dal n. busta -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale anche ignoto comunque lesivo, ivi inclusa se e per quanto occorra la circolare ministeriale 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nonché in parte qua il D.M. di indizione 24 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 84, comma 3, c.p.a., prendendo atto della rinuncia agli atti del giudizio non opposta dall’amministrazione. Non vi è stata pronuncia sul merito della legittimità della non ammissione, della valutazione dell’elaborato, della circolare ministeriale o del decreto di indizione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, unitamente alla valutazione negativa dell’elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024, comunicato il 10 aprile 2025, nonché il verbale del 19 febbraio 2025 della sottocommissione presso la Corte d’appello di Milano recante la valutazione negativa del suo elaborato. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 sulle indicazioni operative per la correzione degli elaborati e il decreto ministeriale di indizione del 24 luglio 2024. Il testo non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato agli atti con dichiarazione ritualmente notificata all’Avvocatura dello Stato; il Ministero non si è opposto.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata e non opposta dall’amministrazione, ha determinato l’estinzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificata alle parti e non opposta determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., senza esame dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi specifiche ragioni per disporre in tal senso.
Come è indicizzato
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