Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007, sostenendo che l'ente previdenziale avesse illegittimamente disconosciuto quel rapporto per mancanza di corrispondente accredito contributivo, con conseguente diritto alla pensione mensile in misura adeguata e alle differenze maturate per il periodo indicato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la subordinazione, per assenza di documentazione ritenuta idonea e per la scarsa efficacia delle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando che alcuni documenti prodotti non erano stati contestati e non erano stati esaminati integralmente; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., per mancato corretto accertamento dei requisiti della subordinazione; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per asserito travisamento del fatto decisivo relativo alla natura subordinata del rapporto; 4) violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che la condanna alle spese di primo grado non avrebbe considerato la distrazione disposta in favore del difensore. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla prova del rapporto di lavoro, osservando che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non i documenti o le conclusioni ricostruttive tratte dalla loro valutazione; ha ribadito che la subordinazione può essere desunta anche in via presuntiva da indici complementari, ma ha considerato che le doglianze miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità. Ha escluso anche il vizio motivazionale, non ravvisando una motivazione mancante, apparente o incomprensibile. Quanto alla censura sulle spese, l'ha reputata comunque infondata, richiamando la natura dell'istanza di distrazione e gli effetti che il relativo capo di sentenza produce anche nei confronti del difensore distrattario. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
Richiamato in relazione alla provenienza e alla efficacia probatoria dei documenti prodotti; la censura del ricorrente è stata respinta.
art. 2704 c.c.
Richiamato in relazione alla data certa dei documenti; la Corte non ha accolto la doglianza del ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a base di domande ed eccezioni e non i documenti prodotti né le conclusioni tratte dalla loro valutazione.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è stata ritenuta censurabile nei termini prospettati, perché la doglianza mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2094 c.c.
La subordinazione può essere ricostruita anche presuntivamente sulla base di indici sintomatici complessivamente valutati dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto non è stato ravvisato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato in tema di distrazione delle spese in favore del difensore.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
La censura sulle spese è stata ritenuta priva di specificità per mancata trascrizione e precisa indicazione della sede di produzione del provvedimento richiamato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al 'minimo costituzionale' e non consente il riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati a fondamento della domanda o dell'eccezione, non sui documenti prodotti né sulle inferenze ricostruttive tratte dalla loro valutazione.
- La subordinazione del rapporto di lavoro, quando non sia accertabile in modo diretto, può essere desunta anche in via presuntiva da una pluralità di indici sintomatici da valutare complessivamente; tale accertamento è riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: le censure sono ammissibili solo se denunciano un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti del 'minimo costituzionale'.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione si configura solo in presenza di motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- La distrazione delle spese non introduce una autonoma domanda sostanziale, ma comporta soltanto la sostituzione del difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento; il relativo capo segue gli effetti della decisione sulle spese.
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