Cassazione Civile, Ordinanza n. 07239/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato implicitamente la decisione di appello che aveva escluso il risarcimento riconosciuto in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un acquirente di un abbonamento stagionale per assistere alle partite casalinghe della squadra in una determinata tribuna ha agito contro la società sportiva deducendo un inesatto adempimento del contratto. La pretesa era fondata sul fatto che, a stagione iniziata, la società aveva ridotto il prezzo dei singoli biglietti rispetto agli importi prospettati in origine, con la conseguenza che il costo complessivo dei biglietti delle partite risultava inferiore al prezzo pagato per l’abbonamento. In primo grado era stato accolto un risarcimento di euro 535, ritenendo violato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. In appello la decisione era stata riformata, escludendo che l’abbonato avesse diritto a un vantaggio economico non previsto da atti o norme. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c., oltre che di parametri costituzionali, sostenendo che la causa concreta e l’interpretazione del contratto avrebbero imposto di riconoscere la meritevolezza dell’interesse all’economicità dell’abbonamento e la sproporzione del vantaggio conseguito dalla società; il secondo denunciava violazione degli artt. 1375, 1440, 1458 c.c., dell’art. 2 cod. cons. e dell’art. 1384 c.c., deducendo un difetto di informazione della società e prospettando anche un dolo incidente e un pregiudizio risarcibile in capo all’abbonato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando anche il difetto di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti (in particolare il contratto di abbonamento), nonché la sostanziale richiesta di una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che lo squilibrio economico o la minore convenienza dell’affare non rendono di per sé immeritevole il contratto, né legittimano un intervento correttivo del giudice sulla libertà negoziale, potendo rilevare semmai rimedi tipici diversi e non invocati in modo coerente dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
l’immeritevolezza di un contratto atipico non può essere desunta dal solo fatto che l’affare sia poco conveniente per una parte; occorre che il risultato perseguito contrasti con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione.
art. 1362 c.c.
la violazione dei criteri interpretativi non può essere dedotta in modo meramente assertivo o mediante contrapposizione della propria lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
art. 1375 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione al preteso dovere di informazione e correttezza nell’esecuzione del contratto, ma non idoneo, nel caso concreto, a superare il giudizio di inammissibilità.
art. 1440 c.c.
richiamato per prospettare un’ipotesi di dolo incidente, ma ritenuto non pertinente in assenza di allegazioni idonee e di un coerente petitum risarcitorio supportato da fatti specifici.
art. 1458 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma senza che ne fosse sviluppata una prospettazione coerente con una domanda di risoluzione.
art. 1384 c.c.
non esiste un generale potere correttivo del giudice che consenta di riequilibrare il contratto in base alla sola convenienza economica dell’affare; l’eventuale intervento resta confinato ai casi tipici previsti dall’ordinamento.
art. 2 Cost.
invocato come parametro costituzionale a sostegno della tesi dell’eguaglianza/solidarietà contrattuale, ma non idoneo a fondare un diritto dell’abbonato a un prezzo più favorevole non pattuito.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente in chiave di disparità di trattamento economico, senza rilievo decisivo ai fini della cassazione.
art. 41 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel giudizio sulla validità o convenienza del contratto.
art. 2 cod. cons.
evocato per un supposto criterio di equità nei rapporti contrattuali, ma non idoneo a fondare una revisione del corrispettivo pattuito.
art. 34, comma 2, cod. cons.
la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile
il controllo sulle clausole vessatorie non si estende, di regola, al sindacato sull’adeguatezza economica del corrispettivo quando oggetto e prezzo siano chiari e comprensibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fondano le censure.
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Un contratto non è immeritevole di tutela solo perché risulti economicamente sconveniente per una delle parti: lo squilibrio di convenienza non coincide con la contrarietà ai principi dell’ordinamento.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sull’interpretazione del contratto non possono tradursi in una mera riproposizione della tesi difensiva della parte, né possono richiedere una nuova valutazione dei fatti.
- Chi invoca la violazione di atti e documenti posti a base del ricorso deve rispettare l’onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L’intervento correttivo del giudice non può essere utilizzato per riscrivere il regolamento contrattuale in base alla sola asserita iniquità del prezzo o della convenienza economica dell’affare.
- Le tutele tipiche contro lo squilibrio del sinallagma restano quelle previste dall’ordinamento nei casi e nei presupposti propri, non essendo consentito trasformare l’asserita convenienza sfavorevole in un generico diritto al risarcimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07162/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07164/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07165/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07167/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_civile · 18 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2025 del 18/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →