Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'utente di ottenere il rimborso di quanto pagato in bolletta a titolo di quota depurazione, ritenendo che il servizio non fosse stato in concreto reso. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato il gestore al rimborso di euro 567,49. In appello, però, il tribunale ha riformato la decisione e rigettato la domanda, valorizzando che il rapporto tra le parti era un contratto di somministrazione di servizi idrici, non soggetto a forma scritta; che l'utenza era pacificamente intestata all'utente; che l'immobile non era allacciato alla fognatura pubblica sino al 2014 e disponeva di fossa Imhoff; che il regolamento d'utenza prevedeva specifiche modalità per l'esenzione dalla tariffa di fognatura/depurazione nei casi di scarico autonomo; e che l'utente non aveva mai dimostrato né allegato le concrete modalità di spurgo e smaltimento dei reflui, nonostante le richieste del gestore. Nel ricorso per cassazione l'utente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1559 c.c. e 16-17 r.d. 2440/1923, sostenendo che il contratto di somministrazione dovesse rivestire forma scritta anche nei rapporti con un gestore privato subentrato ope legis; 2) violazione degli artt. 1559 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice d'appello posto a suo carico la prova delle modalità di smaltimento dei reflui e trascurato l'impossibilità di accesso del fondo con autobotte; 3) violazione delle norme processuali e amministrative, per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione del regolamento d'utenza ATO3, ritenuto contrastante con la disciplina statale in materia ambientale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che il rapporto con il gestore del servizio idrico integrato ha natura privatistica e che il contratto di somministrazione non richiede forma scritta, potendo risultare anche da facta concludentia; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, non chiaramente costruito sulla dedotta violazione di legge e privo di una specifica illustrazione della decisività del fatto asseritamente omesso; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità, per mancata individuazione dei presupposti della disapplicazione richiesta e per non avere il ricorrente chiarito se la questione fosse stata mantenuta fino alle conclusioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1559 c.c.
Il contratto di somministrazione di servizi idrici è correttamente qualificabile come somministrazione e non richiede forma scritta; la sua esistenza può desumersi anche dal comportamento concludente delle parti.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è inammissibile se non indica in modo specifico quale regola di riparto sia stata violata e in che termini il giudice l'abbia applicata erroneamente.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La deduzione della violazione di legge deve essere specifica e riferita alla concreta ratio decidendi censurata.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
L'omesso esame di un fatto decisivo deve essere allegato in modo puntuale, indicando il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva discussione tra le parti.
art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.
La censura deve essere sufficientemente specifica da consentire di valutarne l'ammissibilità e la decisività dell'omessa pronuncia denunciata.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 153 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"le attività e le passività relative al servizio idrico integrato (...) sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi"
La successione del gestore del servizio idrico alle amministrazioni locali avviene ope legis; il gestore subentra nei relativi obblighi.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Le norme sulla contabilità di Stato e sulla forma dei contratti pubblici non si applicano al rapporto privatistico con il gestore del servizio idrico integrato.
artt. 100, 101, 112, 115 e 345 cod. proc. civ.
Le censure processuali sono state ritenute generiche e non idonee a fondare il vizio denunciato.
artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
La richiesta di disapplicazione dell'atto amministrativo deve essere specifica quanto ai presupposti e all'oggetto.
art. 27, comma 4, d.lgs. n. 152/99
Richiamato dal ricorrente quale parametro di contrasto del regolamento d'utenza, ma la censura è stata dichiarata generica.
art. 110, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dal ricorrente quale parametro di contrasto del regolamento d'utenza, ma la censura è stata dichiarata generica.
d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente
Richiamato dal ricorrente come atto attuativo del quadro normativo ambientale, ma la questione è stata ritenuta non specificamente dedotta.
Massime di principio
- Nel rapporto di somministrazione relativo al servizio idrico integrato, quando il gestore è una società di capitali operante in regime privatistico, non si applicano i rigorismi formali propri dei contratti pubblici: il contratto può perfezionarsi anche per facta concludentia, attraverso la ricezione e la fruizione del servizio.
- Per contestare il pagamento della quota di depurazione non basta allegare la mancata esecuzione in astratto del servizio: occorre dedurre e provare, con precisione, i fatti specifici che escludono il presupposto tariffario o che fondano l'esenzione prevista dal regolamento applicabile.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se indica chiaramente quale fatto doveva essere provato da una parte e perché il giudice abbia erroneamente invertito o mal ripartito l'onere della prova.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, della sua effettiva discussione nel processo e della sua reale incidenza sulla decisione; doglianze meramente assertive o prive di decisività sono inammissibili.
- La richiesta di disapplicazione di un provvedimento amministrativo deve essere sorretta da una deduzione puntuale dei suoi presupposti, del contenuto dell'atto e del contrasto con la norma primaria; la genericità della censura impedisce il controllo di legittimità.
- Quando si lamenta un'omessa pronuncia, il ricorrente deve chiarire se la questione sia stata effettivamente mantenuta fino alle conclusioni e deve delimitare con precisione il contenuto del tema decisorio non esaminato.
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