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Sentenza

Sentenza n. 900/2026 - Salerno, Sezione 1

per la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, per l’annullamento per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della determina generale n. 696 del 17 luglio 2025 (n. 199 del Responsabile del Settore), pubblicata in data 21 luglio 2025 (doc. 17), con cui il Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 22 del Comune di Pagani, dichiaratamente intervenuto in ragione della inadempienza del Segretario Generale, ha: - disposto “di provvedere alla piena esecuzione della sentenza di primo grado TAR 1548/2024, così come ordinato dalla sentenza del TAR 334/2025, revocando ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 ricorrendone i presupposti, la procedura di GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE CIG: A0337738F4, ovvero di revocare la determina a contrarre num. Gen. 920 del 18/10/2023 con la quale è stato deciso di avviare una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 dell’Accordo Quadro Lavori di manutenzione “Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni e pertinenze stradali ricadenti all’interno del territorio comunale” per un importo posto a base d’asta pari a Euro 568.169,91, nonché tutti gli atti annessi e connessi alla suddetta procedura”; - motivato la suddetta revoca adducendo che “L’ente non ha più interesse all’aggiudicazione” e ciò in quanto, per presunti motivi legati alla carenza di risorse finanziarie, nella Programmazione triennale OO.PP. 2025-2027, sarebbe stato stralciato l’accordo quadro oggetto di causa e riprogrammato un intervento di “Manutenzione Strade Comunale per euro 250.000,00”; - dato atto del fatto che tale revoca rientrerebbe nel potere discrezionale dell’amministrazione e che, dunque, il predetto interesse pubblico renderebbe “non necessario un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato (DF Costruzioni srl)”; b) della determina generale num. 706 del 28 luglio 2025 (n. 202 del Responsabile del Settore), pubblicata in data 28 luglio 2025 (doc.18), con cui il Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 22 del Comune di Pagani, ha disposto: - di approvare l’offerta della Costruzioni Ruberto s.r.l. acquisita tramite RDO n. 5505109 per un ribasso del 25,28% per un importo di € 123.305,99 per lavori, oltre € 23.999,71 per manodopera non soggetto a ribasso ed € 4.806,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023, l’intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali alla Costruzioni Ruberto s.r.l.; - di impegnare la spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria per euro 195.227,33; c) per quanto possa occorrere, della determina a contrarre n. 610 del 25 giugno 2025 con cui “sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto unitamente alle modalità di indizione della gara ed ai criteri di selezione e di aggiudica” in relazione alla procedura negoziata ex art. 50, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023, finalizzata all’affidamento dei “Lavori di manutenzione strade comunali. Anno 2025”; d) per quanto possa occorrere, della lettera di invito, ancorché non conosciuta né diversamente comunicata, trasmessa tramite la Piattaforma Telematica MePA agli operatori economici individuati come da verbale prot. n. 30060 del 30 giugno 2025 che, per quanto possa occorrere pure si impugna unitamente a tutti gli agli atti verbali e atti della procedura ancorché non conosciuto né diversamente comunicato, finalizzata alla presentazione di offerte in relazione alla procedura negoziata ex art. 50, lettera c) del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione strade comunali. Anno 2025”; e) di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell’istruttoria condotta dall’amministrazione resistente e conclusasi con il provvedimento di revoca della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro; f) di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell’istruttoria condotta dall’amministrazione resistente e conclusasi con la determina di affidamento della manutenzione delle strade comunali in favore della Costruzioni Ruberto s.r.l.; g) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1548/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno e pubblicata in data 19 luglio 2024 (doc. 1), già oggetto di un primo giudizio di ottemperanza conclusosi con sentenza n. 344/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno pubblicata e comunicata il 19 febbraio 2025 (R.G. n. 2061/2024) con cui Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha disposto che “nel caso di ulteriore inadempimento del Comune, parte ricorrente potrà chiedere a questo TAR la nomina di un commissario ad acta, con atto notificato alle controparti, affinché provveda alla esecuzione del giudicato in sostituzione della PA”; per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’ottemperanza alla sentenza n. 1548/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno e pubblicata in data 19 luglio 2024, già oggetto di un primo giudizio di ottemperanza conclusosi con sentenza n. 334/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno pubblicata e comunicata il 19 febbraio 2025 (R.G. n. 2061/2024) con cui Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha disposto che “nel caso di ulteriore inadempimento del Comune, parte ricorrente potrà chiedere a questo TAR la nomina di un commissario ad acta, con atto notificato alle controparti, affinché provveda alla esecuzione del giudicato in sostituzione della PA”;

Giustizia amministrativa202501083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuova revoca della procedura per l'accordo quadro di manutenzione stradale e successivo affidamento diretto/negoziato di lavori di manutenzione stradale a diverso operatore economico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 344/2025, che aveva accertato l'inesecuzione della precedente sentenza n. 1548/2024 e aveva previsto, in caso di ulteriore inadempimento, la possibilità di nominare un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova revoca della procedura per l'accordo quadro, deducendone la nullità per elusione del giudicato e, in subordine, l'annullabilità per insussistenza dei presupposti della revoca. In particolare, ha sostenuto che la revoca fosse funzionale ad aggirare le precedenti pronunce e a evitare l'affidamento in suo favore, considerato che, a soli sette giorni di distanza, il Comune aveva avviato e concluso una procedura avente oggetto sostanzialmente identico, affidando i lavori a un diverso operatore. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca nei confronti dell'aggiudicatario proposto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo di ottemperanza perché la sentenza n. 344/2025 risultava ormai eseguita mediante l'adozione di un provvedimento definitivo sulla procedura. Ha respinto i motivi aggiunti, escludendo l'elusione del giudicato: la sentenza n. 1548/2024 aveva annullato la precedente revoca, mentre la sentenza n. 344/2025 aveva chiarito che l'annullamento non imponeva l'aggiudicazione alla ricorrente, ma la prosecuzione della gara con un provvedimento definitivo, che poteva consistere anche in una nuova revoca fondata su ragioni diverse. La nuova procedura non è stata ritenuta identica a quella revocata: riguardava lavori di manutenzione stradale per il solo anno 2025, alcune strade maggiormente trafficate, un importo di circa 193.829,98 euro, una durata di esecuzione di trenta giorni e un finanziamento mediante residui di mutui; la precedente procedura riguardava invece un accordo quadro triennale, del valore di 568.169,91 euro, relativo alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e pertinenze stradali sull'intero territorio comunale, finanziato con fondi propri. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della nuova revoca, poiché la sopravvenuta carenza di copertura finanziaria e la conseguente riprogrammazione degli interventi pubblici sono idonee a giustificare il venir meno dell'interesse all'aggiudicazione. È stata esclusa anche la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, poiché non era intervenuta un'aggiudicazione definitiva: l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale e non determina un affidamento tutelabile, mentre il contraddittorio procedimentale è necessario, in linea generale, in presenza di un'aggiudicazione definitiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90

    La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria e il conseguente venir meno dell'interesse pubblico all'aggiudicazione possono giustificare la revoca della procedura di affidamento.

  • art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023

    Individua la procedura negoziata utilizzata per l'affidamento dei lavori di manutenzione stradale.

  • art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La causa è stata inizialmente trattata secondo il rito camerale previsto da tale disposizione, poi convertito nel rito speciale in materia di contratti pubblici.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato ricondotto al rito speciale relativo agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

Massime di principio

  • L'annullamento giudiziale della revoca di una procedura di affidamento non impone necessariamente l'aggiudicazione al concorrente, quando il giudicato richieda soltanto la prosecuzione della procedura e l'adozione di un provvedimento definitivo; l'amministrazione può ancora disporre una nuova revoca, purché fondata su ragioni diverse e legittimamente accertate.
  • Non sussiste elusione del giudicato quando l'amministrazione, dopo l'annullamento di una prima revoca, adotta una nuova revoca conforme all'effetto conformativo della pronuncia e motivata da sopravvenute ragioni di interesse pubblico, quali la carenza di risorse finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi.
  • La sopravvenuta indisponibilità della copertura finanziaria e il conseguente venir meno dell'interesse all'aggiudicazione possono costituire presupposti idonei per la revoca di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • La nuova procedura di affidamento non è necessariamente identica a quella revocata quando differisca per oggetto concreto, importo, durata, ambito territoriale degli interventi e fonte di finanziamento; la mera parziale sovrapposizione dei lavori non dimostra, da sola, l'elusione del giudicato.
  • L'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endoprocedimentale e non definitivo, non attribuisce stabilmente il bene della vita né genera, di regola, un affidamento tutelabile; la sua revoca non richiede pertanto la previa comunicazione di avvio del procedimento. Tale garanzia partecipativa assume rilievo, invece, in presenza di un'aggiudicazione definitiva idonea a consolidare l'affidamento dell'aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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