Cassazione Civile, Ordinanza n. 04233/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un ordine, emesso nell'ambito di una procedura fallimentare, con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a chiedere la liberazione di alcuni terreni agricoli poi aggiudicati a terzi in vendita competitiva. Il ricorrente sosteneva di esserne proprietario per usucapione: in relazione a uno dei terreni richiamava una sentenza del tribunale, passata in giudicato, che aveva accertato l'intervenuto acquisto per usucapione; per gli altri aveva promosso un'azione nei confronti del fallimento per ottenere analogo accertamento. Il tribunale, in sede di reclamo, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che non vi fosse stato un accertamento giudiziale delle pretese del ricorrente e che questi fosse privo di un titolo opponibile al fallimento. Successivamente, il ricorrente aveva chiesto la revocazione del provvedimento ai sensi dell'art. 395, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., lamentando che il giudice del reclamo avesse ignorato la sentenza del 2014 che aveva riconosciuto l'usucapione e deducendo inoltre omessa pronuncia, nullità della sentenza e erronea declaratoria di inammissibilità delle domande.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto di reclamo perché diretto avverso un provvedimento privo di decisorietà e definitività, dunque non ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. Il decreto aveva infatti confermato un ordine interinale e ordinatorio di rilascio, senza definire in modo definitivo un diritto soggettivo, e non precludeva al ricorrente di far valere la propria pretesa in un autonomo giudizio a cognizione piena o, se del caso, con domanda di rivendica/restituzione nel fallimento. Quanto alla sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, la Corte ha respinto il ricorso, correggendo però la motivazione del tribunale: la ragione corretta dell'inammissibilità non era la asserita novità delle domande, bensì il fatto che il decreto impugnato non era suscettibile di passare in giudicato e quindi non poteva essere oggetto di revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., esperibile solo contro sentenze e altri provvedimenti decisori. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
richiamato come base del procedimento di reclamo contro il provvedimento del giudice delegato
art. 395, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
la revocazione straordinaria è esperibile solo contro sentenze e altri provvedimenti decisori suscettibili di passare in giudicato
art. 111, 7° comma, Cost.
il ricorso per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti aventi decisorietà e definitività
art. 93 l. fall.
indicato come possibile strumento di rivendica/restituzione per far valere la pretesa del terzo nel fallimento
art. 132 n. 4 c.p.c.
dedotto dal ricorrente come motivo di nullità della sentenza, ma non accolto
art. 384 u. comma c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 13 comma 1bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro un provvedimento che abbia natura meramente interinale o ordinatoria e non decida in modo definitivo su un diritto soggettivo, mancando i requisiti di decisorietà e definitività.
- La revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. può essere proposta solo contro sentenze o altri provvedimenti decisori idonei al giudicato; non è dunque ammissibile contro un decreto privo di attitudine a passare in giudicato.
- L'eventuale errore nella motivazione della sentenza impugnata non impone cassazione quando il dispositivo sia corretto: la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e confermare la decisione.
- La tutela del terzo che rivendichi la proprietà o l'usucapione di beni coinvolti in una procedura fallimentare non resta preclusa da un ordine interinale di rilascio, potendo essere esercitata in un autonomo giudizio di cognizione o, se del caso, con gli strumenti di rivendica o restituzione previsti dalla procedura concorsuale.
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