Cassazione Civile, Ordinanza n. 04158/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, decidendo su un ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTR Puglia, aveva accolto il primo motivo erariale, cassato la decisione impugnata e rigettato nel merito il ricorso originario del contribuente relativo a un avviso di recupero per indebita fruizione di credito d'imposta per incremento dell'occupazione negli anni 2001 e 2002. Nel ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto che, nel precedente giudizio di legittimità, egli aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia per tardività della notifica: secondo la sua prospettazione, il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. applicabile al processo tributario, anche considerando la sospensione feriale, sarebbe scaduto il 1 marzo 2014, mentre il ricorso erariale era stato notificato a mezzo posta il 3 marzo 2014; inoltre sosteneva che non fosse applicabile la proroga del termine cadente di sabato ex art. 155 c.p.c., per ragioni intertemporali, poiché il processo era iniziato nel 2004. Lamentava quindi che l'ordinanza revocanda non avesse considerato tale eccezione, configurando a suo dire un errore revocatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti, decisiva e non controversa, e non può consistere in un errore di diritto o in una critica all'interpretazione delle norme processuali. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che l'ordinanza revocanda aveva implicitamente già ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, respingendo l'eccezione di tardività, e che il vero profilo denunciato dal ricorrente riguardava l'applicazione dell'art. 155 c.p.c. e della relativa disciplina intertemporale, quindi un error iuris non deducibile con la revocazione. Ha inoltre affermato, in via ulteriore, che la proroga del termine scadente di sabato era applicabile anche ai procedimenti pendenti anteriormente al 1 marzo 2006 purché il termine scadesse dopo il 4 luglio 2009; sicché, poiché nel caso il termine scadeva sabato 1 marzo 2014, esso era prorogato a lunedì 3 marzo 2014, data in cui la notifica si era perfezionata per l'Amministrazione. Di conseguenza il ricorso dell'Agenzia era tempestivo, l'eccezione del contribuente era infondata e, in ogni caso, il preteso errore non sarebbe stato decisivo ai fini di una diversa decisione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso per revocazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei ristretti casi di errore di fatto revocatorio; non è utilizzabile per censurare errori di diritto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere nella falsa percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti, con caratteri di immediatezza, evidenza, decisività e non controversia.
art. 327 c.p.c.
Richiamato quale termine lungo di impugnazione applicabile anche al contenzioso tributario.
art. 38 D.Lgs. n. 546/1992
Consente l'applicazione al processo tributario delle regole sul termine lungo per impugnare.
art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali.
art. 155 c.p.c.
La proroga del termine che scade di sabato si applica anche ai procedimenti pendenti prima del 1 marzo 2006, se il termine scade dopo il 4 luglio 2009.
art. 58, comma 3, L. n. 69 del 2009
Rende applicabile la proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della norma, purché i termini scadano dopo il 4 luglio 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è esperibile solo quando la decisione derivi dalla percezione erronea di un fatto processuale incontrovertibile; non è ammessa per contestare l'interpretazione o l'applicazione delle norme di diritto.
- Non integra errore revocatorio l'omessa considerazione di una questione che, nella sostanza, si risolve in una censura di diritto o che, comunque, non sia decisiva ai fini della decisione impugnata.
- La proroga del termine processuale scadente di sabato si applica anche ai procedimenti pendenti anteriormente alla novella del 2006, se la scadenza del termine interviene dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009.
- Ai fini della revocazione, l'errore denunciato deve avere carattere decisivo: deve potersi affermare che, senza quell'errore, la decisione sarebbe stata diversa, anche nel rito.
- Nel processo tributario, le regole sul termine lungo di impugnazione e sulla sospensione feriale rilevano anche per verificare la tempestività del ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria.
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