Ordinanza n. 7/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti relativi alla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’ARO 4 Bari – Provincia di Bari” - CIG: B916CCBDA1, ivi compreso la determina a contrarre, il bando, il disciplinare di gara, il CSA e il Piano Industriale con particolare riferimento alla parte in cui la lex specialis viola il principio di massima partecipazione agli appalti e l’art. 100, 113, 183, 184 e 212 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo requisiti ultronei e sproporzionati per la partecipazione alla gara, nonché gli artt. 57 e ss. del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui sono stati indicati i CAM sono in maniera formale senza prevedere un concreto rispetto, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio, dei CAM vigenti nonché nella parte in cui non ha aggiornato il costo della manodopera. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2025: a) ove e per quanto lesivo e solo in parte qua dell’Avviso avente ad oggetto la “rettifica del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto della documentazione tecnica e di proroga dei termini per la presentazione delle offerte” del 22.12.2025; b) ove e per quanto lesiva della nota della S.A. del 19.12.2025 con cui è stata espressa la necessità di rettifica della lex specialis, non conosciuta; c) ove e per quanto lesivo del provvedimento di sospensione della procedura del 17.12.2025; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con ulteriori motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della gara aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’intero territorio dell’ARO 4 Bari, nonché successivi atti di rettifica, proroga e sospensione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina a contrarre, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e il Piano Industriale relativi alla gara, deducendo la violazione del principio di massima partecipazione e degli artt. 100, 113, 183, 184 e 212 del d.lgs. 36/2023, per la previsione di requisiti di partecipazione ritenuti ultronei, sproporzionati e incongrui. Ha inoltre contestato la violazione degli artt. 57 e seguenti del d.lgs. 36/2023 per l’inserimento meramente formale dei criteri ambientali minimi, senza previsione di un concreto rispetto degli stessi anche ai fini dell’attribuzione del punteggio, nonché il mancato aggiornamento del costo della manodopera. Con motivi aggiunti ha impugnato, nei limiti dell’interesse, l’avviso di rettifica della documentazione di gara e di proroga dei termini, la nota della stazione appaltante relativa alla necessità di rettifica della lex specialis, il provvedimento di sospensione della procedura e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare e limitatamente agli aspetti sui quali permaneva interesse alla decisione alla luce delle sopravvenienze intervenute durante la gara, ha ritenuto il ricorso e i motivi aggiunti non assistiti da apprezzabili elementi di fondatezza. Quanto al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, il giudice ha escluso sproporzionalità e incongruità, considerando la rilevanza economica e la complessità organizzativa e gestionale del servizio, da svolgere su un territorio vasto e disomogeneo comprendente sette comuni e una popolazione complessiva superiore a 170.000 abitanti. L’omessa suddivisione in lotti è stata ritenuta giustificata dall’esigenza di una gestione unitaria e aggregata, funzionale a garantire uniformità nell’erogazione del servizio. È stata inoltre ritenuta non fondata la censura relativa ai CAM, poiché le previsioni del disciplinare, con particolare riferimento al Piano Industriale, apparivano rispettare l’obbligo previsto dalla disciplina applicabile. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l’esigenza di un sollecito avvio della procedura, anche in considerazione delle più recenti determinazioni tariffarie e retributive dell’ARERA. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo il requisito del danno grave e irreparabile e mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 57 d.lgs. 36/2023
Impone l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi; il TAR ha ritenuto prima facie rispettato tale obbligo dalle previsioni del disciplinare e dal Piano Industriale.
artt. 57 e seguenti d.lgs. 36/2023
Sono richiamati con riferimento alla censura sull’inserimento e sull’effettiva applicazione dei criteri ambientali minimi nella gara.
art. 100 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di partecipazione; il TAR ha ritenuto non sproporzionato il requisito di capacità tecnica e professionale in rapporto all’oggetto e alla complessità dell’appalto.
art. 113 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla lex specialis; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 183 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla lex specialis; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 184 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla lex specialis; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 212 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla lex specialis; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
DM 7 aprile 2025
Indicato quale fonte dei criteri ambientali minimi applicabili; il TAR ha ritenuto che la disciplina di gara, in particolare il Piano Industriale, ne rispettasse l’obbligo di inserimento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica della legittimità dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere condotta in rapporto concreto all’oggetto, al valore economico, alla complessità organizzativa e gestionale dell’appalto e all’estensione territoriale del servizio; non è sproporzionato un requisito correlato alle effettive esigenze dell’affidamento e alla capacità necessaria per gestirlo.
- L’omessa suddivisione di un appalto in lotti può essere giustificata dall’esigenza di assicurare una gestione unitaria e aggregata del servizio, soprattutto quando tale assetto sia funzionale a garantire uniformità nell’erogazione su un territorio composto da più enti o ambiti territoriali.
- In sede cautelare, la verifica dell’inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara può risultare soddisfatta quando il disciplinare e la documentazione tecnica, incluso il Piano Industriale, prevedano clausole ritenute concretamente riferibili ai CAM applicabili.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di sollecita prosecuzione o avvio di una gara per un servizio pubblico essenziale può prevalere sull’interesse dell’operatore economico alla sospensione, in particolare quando siano intervenute modifiche tariffarie e retributive che rendano urgente la procedura.
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