Sentenza n. 2227/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato civile Tribunale ordinario di Milano r.g. n. 11391/2024 sentenza n. 5802/2024 pubblicata il 20/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano – Sezione Lavoro n. 5802/2024, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento del giudicato e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero in data 2 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, non sono state ricomprese nell’oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i presupposti formali dell’azione di ottemperanza: produzione del titolo giudiziale in copia asseverata, prova del passaggio in giudicato e notificazione del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che la mancata esecuzione della sentenza civile era rimasta incontestata e che risultavano determinati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa l’importo complessivo di euro 1.500,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui la sentenza civile aveva riconosciuto il diritto per tre anni scolastici, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo consente di verificare i presupposti formali dell’azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta la mancata esecuzione del giudicato e non fornisce alcuna indicazione sull’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’esecuzione del comando giudiziale, purché risultino determinati l’an e il quantum della prestazione dovuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario pubblico per attività connesse ai doveri d’istituto può essere svolto senza liquidazione di un compenso ulteriore, quando ciò sia espressamente stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →