Ordinanza n. 3460/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della nota prot. CI/106264/2026 del 05/05/2026 di conclusione con esito negativo del procedimento relativo all'istanza di rilascio di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico; -delle menzionate ma non allegate note prott. VL/33057 del 18.07.2023; VL/37831 del 17/06/2024; VL/27619 del 02/05/2025; VL/41586 del 01/08/2025); -della nota prot. CI/279397/2025; -del verbale prot. CI/5719 del 13/01/2026; -della nota prot. CI/19920 del 29/01/2026 e del verbale prot. CI/31001 del 12/02/2026; -del verbale prot. CI/29085 del 10/02/2026; -della nota prot. CI/44615 del 03/03/2026 e della nota prot. CI/82117 del 15/04/2026; -della nota prot. VL/17437/2026 e VL/18869/2026; -della nota prot. VL/15783/2026; -della nota prot. CI/103785 del 30/04/2026; -di ogni altro atto, parere, nota che sia ostativo all'istanza della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di conclusione con esito negativo del procedimento relativo all'istanza di rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, unitamente agli atti presupposti e ostativi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui Roma Capitale ha concluso negativamente il procedimento relativo alla richiesta di una nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché numerose note, verbali e altri atti presupposti o comunque ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di ricorso né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha ritenuto necessario approfondire documentalmente la questione della proprietà, pubblica o privata, dell'area interessata dal provvedimento, mediante la consultazione delle risultanze dei registri immobiliari e degli atti di acquisto delle aree successivamente edificate, presumibilmente acquisiti dagli uffici comunali nell'ambito della pratica edilizia. È stato inoltre ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del condominio dello stabile interessato.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e non ha concesso né negato espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante l'adozione della misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo ulteriori approfondimenti istruttori in contraddittorio. Entrambe le parti devono svolgere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attività di accertamento documentale sulla proprietà dell'area, con obbligo di massima collaborazione a carico anche della ricorrente. Il Collegio ha precisato che l'accertamento sulla proprietà o su altri diritti reali avrà natura meramente incidentale e non formerà giudicato sul diritto tra le parti. La ricorrente deve inoltre estendere il contraddittorio nei confronti del condominio mediante notifica individuale all'amministratore pro tempore entro venti giorni, depositando la relativa documentazione nei dieci giorni successivi. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Considerato che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere soddisfatte ex art. 55, comma 10, cpa
La tutela cautelare può essere assicurata, senza definire immediatamente la domanda cautelare nel merito, mediante l'adozione di misure istruttorie e l'approfondimento della causa in vista della successiva trattazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Considerato che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere soddisfatte ex art. 55, comma 10, cpa
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per disporre ulteriori accertamenti in contraddittorio, ritenendo così soddisfacibili le esigenze cautelari della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, la decisione dipende dall'accertamento documentale di una circostanza rilevante, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori in contraddittorio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando la trattazione della causa.
- L'accertamento compiuto incidentalmente dal giudice amministrativo su proprietà o altri diritti reali rilevanti ai fini della decisione non produce giudicato sul rapporto sostanziale relativo a tali diritti.
- Il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del condominio interessato quando la decisione sugli atti impugnati può incidere sulla sua posizione processuale o sostanziale.
- L'attività istruttoria disposta in sede cautelare può gravare su entrambe le parti, imponendo anche al ricorrente un dovere di massima collaborazione nell'acquisizione e produzione della documentazione necessaria.
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