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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19834/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il procedimento riguarda la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 3829/2023, resa nel giudizio promosso dalla società contribuente contro la sentenza regionale in materia di TARSU/TIA/TARES. In quell'ordinanza la Corte aveva rigettato il ricorso e condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore del Comune controricorrente, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del Comune, nonostante l'istanza di distrazione fosse stata formulata nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il difensore del Comune ha quindi proposto ricorso per correzione materiale per ottenere l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 3829/2023, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del Comune controricorrente. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria illustrativa depositata nel procedimento camerale di cassazione può contenere validamente l'istanza di distrazione delle spese; tale istanza, se proposta, deve essere esaminata dal collegio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale nell'ordinanza di cassazione è il rimedio esperibile quando il dispositivo ometta la distrazione delle spese pur in presenza della relativa richiesta.

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione viene trattato come rimedio volto a integrare o rettificare omissioni materiali del provvedimento.

Massime di principio

  • Se la Corte condanna la parte soccombente alle spese ma omette nel dispositivo la distrazione in favore del difensore antistatario, il rimedio appropriato è la correzione dell'errore materiale.
  • L'avvocato che abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio è legittimato a proporre ricorso per correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese.
  • Nel giudizio di cassazione la richiesta di distrazione delle spese può essere proposta anche nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., poiché essa costituisce l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio.
  • Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non comporta una regolazione delle spese tra parti vittoriosa e soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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