Sentenza n. 1941/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successiva conferma del diniego del finanziamento richiesto nell'ambito del bando ISI INAIL 2024 per l'acquisto e l'installazione di un'isola robotizzata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva richiesto un finanziamento per un investimento di € 265.000,00, IVA esclusa, volto a introdurre due robot nel ciclo produttivo: un robot antropomorfo per movimentare teglie di 8,7 kg e 3,3 kg e uno SCARA per prelevare e posizionare prodotti unitari di 0,49 kg. INAIL aveva preannunciato il diniego perché uno dei robot non movimentava carichi superiori a 3 kg e perché non riteneva adeguatamente documentata la congruità dei costi. Dopo il preavviso di rigetto, la società aveva presentato perizie e chiarimenti tecnici, riducendo la domanda alle componenti riferibili alla movimentazione di carichi superiori a 3 kg e alle spese strumentali pertinenti. L'INAIL aveva tuttavia respinto l'intero progetto, ritenendo i due robot componenti di una macchina unica, non scorporabile, e giudicando non risolte le criticità sulla ripartizione dei costi e sul dimensionamento dei robot. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'allegato 1.1 al bando e dell'art. 168 d.lgs. 81/2008, illogicità e travisamento, sostenendo che l'inammissibilità di una componente non comportasse automaticamente quella dell'intero progetto e che la spesa fosse scorporabile; violazione degli artt. 10-bis e 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione per mancato esame delle perizie, dei dati tecnici e dei costi; violazione degli artt. 47, 71, 74 e 76 d.P.R. 445/2000 e carenze istruttorie; violazione dei doveri di buona fede e collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, avendo l'INAIL richiesto ripetuti chiarimenti e poi rigettato la domanda con formule generiche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti di diniego. Ha ritenuto illegittimo l'automatismo con cui l'INAIL aveva esteso all'intero investimento l'inammissibilità della spesa relativa al robot non destinato alla movimentazione di carichi superiori a 3 kg: il bando ammette anche spese accessorie o strumentali funzionali e indispensabili, purché non prevalenti, e non stabilisce che l'inammissibilità di una componente determini necessariamente quella dell'intero progetto. Inoltre, dopo il preavviso, la società aveva circoscritto la richiesta alle componenti ammissibili e alle spese strumentali pertinenti; l'INAIL avrebbe quindi dovuto valutare la possibilità di scorporare la spesa non finanziabile e verificare l'ammissibilità delle componenti residue, anziché respingere automaticamente l'intera domanda. Il diniego è stato annullato anche per carenza di istruttoria e motivazione: l'amministrazione non si era confrontata effettivamente con le perizie, la relazione tecnica del fornitore, i dati sui payload e la ripartizione analitica dei costi, limitandosi a formule generiche. Le censure sono state accolte nei limiti descritti; il TAR non ha disposto direttamente la concessione del contributo, ma ha imposto all'INAIL di rivalutare la domanda circoscritta, considerando gli elementi tecnici acquisiti e motivando concretamente un eventuale nuovo diniego. Spese a carico dell'INAIL, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 9 del bando ISI INAIL 2024
Sennonché una tale conseguenza non viene fatta discendere da una specifica previsione dell’avviso pubblico “ISI 2024”, che per vero, tra le spese ammesse a finanziamento, considera, oltre a quelle direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, anche «le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso» (art. 9).
Il bando ammette al finanziamento, oltre alle spese direttamente necessarie, anche quelle accessorie o strumentali funzionali e indispensabili alla completezza del progetto.
art. 1, lett. B, allegato 1.1 al bando ISI INAIL 2024
A propria volta l’allegato 1.1. al bando, specificamente dedicato ai «Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici», all’art. 1, lett. B, precisa che le spese di progetto ammissibili a finanziamento sono «..tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali, funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio». È quindi direttamente la disciplina del finanziamento ad escludere l’automatismo per cui, a fronte di un insieme di due robot, ossia di due macchine ai sensi della normativa euro-unitaria ed interna, l’inammissibilità della spesa riferibile ad una delle componenti si riverbera necessariamente sull’altra pregiudicando l’investimento complessivo.
Una componente non direttamente riconducibile alla riduzione del rischio può essere finanziabile se accessoria o strumentale, funzionale e indispensabile alla completezza del progetto, purché la relativa spesa non sia prevalente; l'inammissibilità di una singola componente non comporta, da sola, il rigetto dell'intero progetto.
art. 10-bis l. 241/1990
Da qui discende, oltre alla fondatezza delle censure di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, anche di quelle di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, emergendo dai detti contributi istruttori una serie di elementi, anche tecnici, che l’Amministrazione aveva l’onere di prendere in considerazione, anche se non di confutare analiticamente ovvero punto per punto, non potendosi affidare a formule vaghe, complessivamente e logicamente inidonee a giustificare il diniego.
Nel decidere dopo il preavviso di rigetto, l'amministrazione deve prendere in considerazione gli elementi e le osservazioni procedimentali pertinenti; non è necessario confutarli uno per uno, ma non è sufficiente respingerli con formule vaghe e inidonee a spiegare le ragioni della decisione.
art. 3 l. 241/1990
Nella sostanza l’Amministrazione non ha dunque effettivamente dato conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che supportano il mancato accoglimento della domanda in relazione alle puntuali osservazioni formulate in replica al c.d. preavviso di rigetto.
Il provvedimento finale deve esporre le ragioni del mancato accoglimento della domanda confrontandosi in modo effettivo con le osservazioni pertinenti presentate dall'interessato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Infine il ricorso teorizza che l’I.N.A.I.L. sarebbe venuta meno ai doveri di buona fede e collaborazione sanciti dall’art. 1, comma 2° bis, della L. n. 241/1990, avendo sollecitato ripetuti chiarimenti, sempre più dettagliati, su specifici aspetti tecnici, per poi rigettare il finanziamento sulla generica considerazione per cui le risposte del privato “non apportano elementi di novità sostanziale”.
La disposizione è richiamata nel quadro delle censure di buona fede e collaborazione; la decisione accoglie il ricorso per l'automatismo del diniego e per le carenze di istruttoria e motivazione, senza formulare una distinta regola decisoria autonoma sul dovere di collaborazione.
art. 168 d.lgs. 81/2008
«1. Gli elementi sono ricorrenti sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all’art. 168 del d.lgs. 81/2008»
La norma è indicata tra quelle invocate nel primo motivo, ma la motivazione non ne fornisce un'interpretazione autonoma né la utilizza come fondamento specifico della decisione.
Massime di principio
- Quando un bando di finanziamento ammette sia le spese direttamente necessarie all'intervento sia quelle accessorie o strumentali funzionali e indispensabili alla sua completezza, purché non prevalenti, l'inammissibilità di una componente non comporta automaticamente il rigetto dell'intero progetto. L'amministrazione deve valutare la domanda secondo la sua delimitazione effettiva e verificare se la spesa non ammissibile sia separabile da quella riferibile alle componenti ammissibili.
- Se, dopo il preavviso di rigetto, il richiedente circoscrive la domanda alle sole componenti potenzialmente ammissibili, l'amministrazione non può fondare il diniego sull'inammissibilità di una spesa alla quale il richiedente ha rinunciato senza valutare le componenti residue e le spese strumentali richieste.
- Nel valutare una domanda di finanziamento con contenuti tecnici, l'amministrazione deve prendere in considerazione gli elementi e i chiarimenti pertinenti prodotti nel procedimento. Non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione, ma deve motivare in modo concreto e comprensibile perché gli elementi addotti non superino le criticità rilevate; formule generiche non soddisfano gli obblighi di istruttoria e motivazione.
- La qualificazione di più componenti come macchina o impianto unitario secondo la disciplina tecnica non determina, di per sé, l'indivisibilità della spesa ai fini dell'ammissione a un finanziamento: occorre individuare una specifica previsione del bando che imponga tale conseguenza e valutare la scorporabilità economica delle componenti.
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