Sentenza n. 300/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto a entrambi i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 1578 del 2021, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1578 del 2021, che aveva accolto il ricorso del Comune contro la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e respinto il ricorso dell’impresa contro l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore SUAP)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava due appelli riuniti contro la sentenza del TAR Sicilia n. 1578 del 2021. Il primo appello era stato proposto dall’impresa destinataria dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori relativi al completamento di un comparto edificatorio in zona E3S, ordinanza motivata dal parere contrario alla variante, dall’asserito inadempimento di precedenti accordi e dalla difformità rispetto al titolo edilizio. L’impresa contestava, tra l’altro, la competenza del Comune in favore del SUAP, l’illegittimità dell’esercizio del potere di sospensione, lo sviamento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’erronea qualificazione urbanistica dell’intervento e la violazione dell’affidamento, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il secondo appello era stato proposto dalla società che gestiva il SUAP contro la parte della sentenza che aveva accolto il ricorso del Comune avverso la determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi del 15 luglio 2020. L’appellante deduceva, in primo luogo, il difetto di legittimazione o comunque l’inammissibilità del ricorso comunale, poiché il Comune aveva proposto l’impugnazione mentre era ancora pendente l’opposizione prevista dall’art. 21 l.r. Sicilia n. 7/2019 contro la determinazione conclusiva della conferenza. Deduceva inoltre l’erronea qualificazione dell’intervento come avente destinazione residenziale, la natura turistico-ricettiva delle opere e l’omesso esame della mancata previa autotutela sul precedente parere favorevole.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente dichiarato estinto per perenzione il giudizio relativo all’appello dell’impresa, ai sensi dell’art. 81 c.p.a., per omesso deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale. Ha quindi esaminato l’appello della società gestore del SUAP e lo ha accolto limitatamente alla censura processuale relativa alla pendenza dell’opposizione regionale. Il giudice ha ritenuto che gli artt. 20 e 21 l.r. Sicilia n. 7/2019 delineino un procedimento unitario di conferenza di servizi, comprensivo della fase eventuale di opposizione dinanzi alla Giunta regionale. Quando il Comune notificò e depositò il ricorso di primo grado, l’opposizione non era ancora stata definita; la successiva rinuncia all’opposizione non poteva sanare l’inammissibilità originaria del ricorso, poiché l’interesse e le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione. È stata quindi parzialmente riformata la sentenza del TAR e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado del Comune. Le ulteriori censure dell’appello sono rimaste assorbite. Le spese del doppio grado tra Comune e società sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste definitivamente a carico del Comune; nel giudizio estinto per perenzione ciascuna parte ha sopportato le proprie spese.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
termine annuale per la proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza
L’omesso deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale determina l’estinzione per perenzione del giudizio.
artt. 20 e 21 l.r. Sicilia n. 7/2019
la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso; in caso di motivato dissenso può essere proposta opposizione alla Giunta regionale
Le disposizioni configurano un procedimento unitario, nel quale la fase eventuale di opposizione costituisce una fase ulteriore necessaria per la conclusione del procedimento quando l’opposizione sia stata proposta. Prima della sua definizione non è ammissibile l’iniziativa giurisdizionale contro la determinazione conclusiva della conferenza.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
determinazioni in via di autotutela
Le amministrazioni partecipanti alla conferenza possono sollecitare l’amministrazione procedente all’esercizio dell’autotutela sugli atti sostituiti dalla determinazione conclusiva.
art. 83 c.p.a.
ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio
Nel giudizio estinto per perenzione le spese restano a carico di ciascuna parte e sono irripetibili.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione partecipante a una conferenza di servizi propone l’opposizione prevista dalla disciplina regionale contro la determinazione conclusiva, il procedimento deve considerarsi unitario e non ancora concluso sino alla definizione dell’opposizione mediante decisione della Giunta regionale, raggiungimento di un’intesa o adozione dell’atto sostitutivo previsto dalla legge.
- La pendenza dell’opposizione contro la determinazione conclusiva della conferenza di servizi preclude la proposizione dell’azione giurisdizionale diretta a contestare tale determinazione; il ricorso proposto prima della definizione dell’opposizione è inammissibile.
- La successiva rinuncia all’opposizione non sana l’inammissibilità originaria del ricorso giurisdizionale, poiché l’interesse a ricorrere e le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda.
- Un ricorso originariamente inammissibile non può divenire ammissibile per effetto di una sopravvenienza successiva; diversamente, un ricorso originariamente ammissibile può divenire improcedibile qualora l’interesse venga meno nel corso del giudizio.
- L’omesso deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale previsto dall’art. 81 c.p.a. determina l’estinzione per perenzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →