Sentenza del 23/11/2017 n. 6540 - Comm. Trib. Prov. Milano
Operazioni con paesi black list - Ripresa dei costi - Indeducibilità in presenza di vantaggio economico - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa dei costi è stata ritenuta non legittima. La prova dell'interesse economico concreto e dell'effettiva attuazione delle operazioni costituisce esimente sufficiente ai fini della deducibilità dei costi black list. Pertanto, la contestazione basata sulla sola indeducibilità derivante dalla localizzazione del soggetto estero non è stata accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi sostenuti in operazioni con Paesi cosiddetti black list, presumendo l'indeducibilità in assenza delle condizioni previste dall'art. 110, comma 11, del d.P.R. 917/1986. Il contribuente ha sostenuto che le operazioni rispondevano a un concreto interesse economico e che tale interesse era dimostrato dal vantaggio economico effettivamente conseguito.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
interesse economico e concreta attuazione delle operazioni poste in essere
La dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'impresa e della concreta esecuzione delle operazioni consente di superare la presunzione di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo relativo a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata può essere riconosciuta quando il contribuente dimostra che l'operazione rispondeva a un effettivo interesse economico.
- Non è sufficiente contestare il costo sulla base della sola localizzazione del fornitore in un Paese black list: occorre valutare la sostanza economica e l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- La prova deve documentare sia il vantaggio economico o commerciale perseguito sia la concreta realizzazione della prestazione o cessione, tramite contratti, fatture, pagamenti, documentazione commerciale e altri elementi coerenti.
- L'onere di dimostrare l'esimente grava sul contribuente; una motivazione fondata soltanto sull'assenza di tale prova o sulla presunta indeducibilità automatica può risultare insufficiente se l'interesse economico e l'effettività sono adeguatamente documentati.
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