Cassazione Penale, Sentenza n. 21910/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che ha disposto la consegna al Tribunale rumeno di Câmpulung Moldovenesc per la condanna per il reato di uso di atto falso (art. 323 c.p. rumeno) limitatamente a una pena risultata pari a quattro mesi dopo il cumulo con un altro illecito (guida senza patente) per la quale la consegna era stata negata. Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 161/2010 (divieto di riconoscimento se la pena residua è inferiore a sei mesi), sostenendo che la pena di quattro mesi deriva dal cumulo con l'illecito non riconsegnato e che, venuto meno il cumulo, la pena originaria per il reato oggetto del mandato sarebbe pari a un anno. In subordine è stata proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. h). È stata inoltre sollevata questione relativa all'astensione del difensore dalle udienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio. Sul merito la Corte ha ritenuto inammissibile l'idea che la Corte di appello possa, in via autonoma e in peius, sciogliere il cumulo stabilito dall'autorità giudiziaria straniera e ricalcolare la pena: l'autorità di esecuzione è vincolata alla durata e alla natura della pena come determinate nello Stato di emissione e può adattare la pena solo nei casi e nei limiti previsti dalle norme europee e nazionali (art. 8 decisione quadro 2008/909/GAI e art. 10 d.lgs. n. 161/2010). Tuttavia la Cassazione ha anche precisato che il limite dei sei mesi previsto dall'art. 9, par. 1, lett. h) della decisione quadro 2008/909 e recepito dall'art. 13 d.lgs. n. 161/2010 non può essere interpretato in modo da precludere automaticamente l'applicazione del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per radicamento (art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI) quando il mandato di arresto europeo è emissivo per l'esecuzione di una pena e lo Stato emittente ha manifestato il consenso all'esecuzione nel territorio dello Stato di esecuzione mediante la trasmissione della sentenza e del certificato ex decisione quadro 2008/909/GAI. Di conseguenza la Corte ha disposto il rinvio perché la Corte d'appello rivaluti la richiesta di applicazione dell'art. 18-bis legge n. 69/2005 alla luce dei principi di cooperazione e consultazione tra Stati membri e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Stabilisce il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per radicamento dello Stato di esecuzione a condizione che quest'ultimo si impegni a eseguire la pena ai sensi del proprio diritto interno. La Corte ha ritenuto che tale motivo può operare anche quando la pena residua è inferiore a sei mesi se ricorrono i presupposti dell'euromandato esecutivo e vi è il consenso dello Stato emittente.
Decisione quadro 2008/909/GAI (sul riconoscimento delle sentenze e trasferimento dell'esecuzione)
art. 8, par. 1; art. 9, par. 1, lett. h); art. 25
Fissa i limiti e le condizioni per il riconoscimento e l'adattamento delle pene pronunciate nello Stato di emissione. La Corte ha richiamato che l'adattamento è possibile solo se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione e che il limite dei sei mesi previsto dall'art. 9(1)(h) non può essere usato per impedire l'applicazione del motivo di rifiuto per radicamento quando il trasferimento è collegato all'esecuzione di un euromandato già attivato e lo Stato emittente ha dato il consenso.
D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI)
art. 10, comma 1, lett. f); art. 10, comma 3; art. 13, comma 1, lett. h)
Riproduce nel diritto interno i limiti all'intervento dell'autorità di esecuzione sulla pena pronunziata all'estero: si impone il rispetto della durata e della natura della pena, con possibilità di adattamento solo nei casi previsti. L'art. 13(1)(h) (limite dei sei mesi) non deve essere interpretato in modo da sollevare conflitto con il meccanismo del mandato esecutivo quando è presente il consenso dello Stato emittente.
Legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 18-bis, comma 2 (testo citato nel provvedimento)
Norma interna che consente alla corte di appello di rifiutare la consegna se il soggetto è radicato in Italia e lo Stato si impegna ad eseguire la pena. La Corte ha richiamato il collegamento tra tale disposizione e il meccanismo di riconoscimento del d.lgs. n. 161/2010 quando la consegna è rifiutata per radicamento.
Art. 323 codice penale rumeno
non presente una citazione testuale della norma nel provvedimento
Reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo (uso di atto falso). La dettagliata determinazione della pena spetta all'autorità di emissione e non può essere unilateralmente modificata dall'autorità di esecuzione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
C-700/21 (6 giugno 2023); C-305/22 (4 settembre 2025); C-215/24 (11 settembre 2025)
C-700/21: i motivi facoltativi di rifiuto del mandato non sono trasposti con discrezionalità illimitata e vanno rispettati i principi dell'UE, incluso il principio di uguaglianza. C-305/22: l'autorità di esecuzione deve acquisire il consenso dello Stato emittente (trasmissione della sentenza e del certificato ex Decisione 2008/909) prima di opporre il motivo di rifiuto e prendere in carico l'esecuzione; questo collega funzionalmente il meccanismo di riconoscimento all'euromandato esecutivo. C-215/24: conferma limiti restrittivi all'adattamento della pena da parte dello Stato di esecuzione.
Massime di principio
- Se il mandato di arresto europeo è emesso per l'esecuzione di una pena e lo Stato emittente trasmette la sentenza e il certificato (consenso), il limite della pena residua inferiore a sei mesi previsto per il riconoscimento non impedisce automaticamente che lo Stato di esecuzione rifiuti la consegna per radicamento e prenda in carico l'esecuzione della pena in Italia.
- L'autorità di esecuzione non può unilateralmente modificare la pena fissata dall'autorità di emissione o sciogliere il cumulo giuridico stabilito all'estero: eventuali adattamenti sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n. 161/2010.
- Il riconoscimento parziale della sentenza straniera e l'esecuzione parziale richiedono consultazione e accordo con lo Stato emittente; in difetto di accordo il certificato viene ritirato e l'esecuzione parziale non può essere disposta inaudita altera parte.
- Per ottenere l'esecuzione della pena in Italia il difensore dovrebbe promuovere la trasmissione della sentenza e del certificato ex decisione quadro 2008/909/GAI e comprovare il radicamento stabile del condannato; la presenza di questi elementi rafforza la possibilità di rifiuto della consegna e di presa in carico dell'esecuzione nello Stato di esecuzione.
- I limiti numerici alla esecuzione (es. quattro mesi per l'emissione dell'euromandato esecutivo, sei mesi per il divieto di riconoscimento) vanno letti in senso sistemico alla luce dei principi e della giurisprudenza UE: non devono produrre esiti formali incongruenti rispetto alla finalità di reinserimento sociale e cooperazione tra Stati membri.
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