Cassazione Penale, Sentenza n. 48952/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione in esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile del 27/07/2017 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di anni otto rispetto a sei), il giudice dell'esecuzione doveva rideterminare la pena base e gli aumenti applicati per continuazione secondo i nuovi parametri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente motivato che la sentenza di cognizione (divenuta irrevocabile nel 2017) aveva già determinato la pena base in anni otto ma aveva espressamente considerato operante il minimo edittale di anni sei, dal quale aveva motivatamente discostato. Inoltre l'intervento invocato non poteva trovare fondamento rispetto a reati commessi prima dell'entrata in vigore del peggioramento sanzionatorio operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La determinazione della pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, è stata oggetto di valutazione in sede di cognizione: il giudice ha fissato la pena base in anni otto ma ha ritenuto operante il minimo edittale di sei anni, dal quale si è motivatamente discostato. Tale valutazione impedisce l'applicazione automatica di una successiva rettifica in esecuzione quando la pronuncia di costituzionalità non produce un effetto più favorevole rispetto a quanto già applicato dal giudice di merito.
Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
Corte costituzionale n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di anni otto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, con riferimento a un minimo più favorevole di anni sei. Tuttavia, la decisione non giustifica la rideterminazione della pena in esecuzione se, nel processo di cognizione precedente, il giudice aveva già considerato e applicato il minimo più favorevole o se l'assetto sanzionatorio successivo non può essere applicato retroattivamente in senso peggiorativo.
Sentenza Corte costituzionale n. 32/2014
Corte costituzionale n. 32 del 2014
Richiamata come riferimento temporale: il giudice ha osservato che le pene contestate erano state commesse prima dell'eventuale mutamento del trattamento sanzionatorio in senso peggiorativo conseguente a questa pronuncia, sicché non è possibile applicare correzioni che aggravino la posizione del reo con effetto retroattivo.
Massime di principio
- Una sentenza di legittimità costituzionale che modifica il minimo edittale non determina automaticamente la rideterminazione della pena in esecuzione se, nel giudizio di cognizione divenuto irrevocabile, il giudice aveva già considerato ed applicato il parametro più favorevole o aveva motivatamente discostato dal minimo.
- Non sono applicabili retroattivamente, in senso peggiorativo, modifiche del trattamento sanzionatorio a condotte commesse prima dell'entrata in vigore del "peggioramento"; la tutela del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole prevale.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la possibilità o meno di incidere sulla pena irrogata alla luce di successive pronunce costituzionali; se la motivazione del giudice di cognizione mostra che era già stato adottato il parametro più favorevole, la richiesta di rideterminazione risulterà infondata.
- I ricorsi che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per responsabilità processuale.
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