Sentenza del 17/07/2019 n. 19195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. Sosteneva che l'iscrizione ipotecaria non fosse una procedura esecutiva e che, pertanto, non fosse necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Pur precisando che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di espropriazione forzata e non richiede necessariamente la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50, la Corte ha stabilito che essa deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni. L'omissione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione per violazione del diritto di partecipazione. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate tra le parti; Equitalia deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Iscrizione ipotecaria sui beni del debitore
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento cautelare della riscossione e non costituisce, di per sé, un atto di espropriazione forzata. Può quindi essere eseguita senza la previa intimazione prevista dall'art. 50, ma deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Intimazione ad adempiere prima dell'espropriazione
La preventiva intimazione di pagamento è necessaria prima dell'espropriazione forzata quando sia decorso un determinato periodo dalla notifica della cartella, ma non è automaticamente richiesta per la sola iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48
Diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla difesa
I principi europei sul contraddittorio e sul diritto di difesa rafforzano l'obbligo dell'amministrazione di consentire al contribuente di conoscere preventivamente l'iscrizione ipotecaria e di presentare osservazioni.
Cass., Sezioni Unite, n. 19667 del 18 settembre 2014
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente
La mancata comunicazione preventiva e la mancata concessione del termine per pagare o formulare osservazioni determinano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione non equivale a un atto di espropriazione e, in linea generale, non richiede la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria il contribuente deve però ricevere una comunicazione preventiva e disporre di almeno trenta giorni per pagare oppure presentare osservazioni.
- L'omessa comunicazione preventiva lede il diritto al contraddittorio endoprocedimentale e comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il contribuente qualifica la violazione come mancata intimazione di pagamento.
- La nullità deve essere fatta valere davanti al giudice; fino alla declaratoria giudiziale l'ipoteca, avendo natura reale, conserva la propria efficacia.
- In casi analoghi è quindi opportuno verificare non solo l'esistenza e la notifica dei debiti, ma anche la presenza della comunicazione preventiva dell'ipoteca, il termine concesso e la possibilità effettiva di presentare osservazioni.
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