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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-643/19

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 maggio 2020. — Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA contro Município de Peso da Régua. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici – Direttiva 2014/23/UE – Concessioni di servizi – Assenza di elementi di fatto e di diritto che permettono di fornire una soluzione utile alla questione pregiudiziale – Irricevibilità. — Causa C-643/19

Giurisprudenza europea62019CO0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara irricevibile il rinvio del giudice portoghese relativo a una procedura per l’installazione e lo sfruttamento di parcometri. La domanda non consente infatti di stabilire se il contratto sia un appalto pubblico, una concessione di servizi o un contratto misto, né se siano superate le soglie di applicazione delle direttive. Mancano anche elementi sufficienti per verificare un eventuale rinvio diretto del diritto nazionale al diritto UE o l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente descrizione del contratto e per mancanza di elementi che consentano di verificare l’applicabilità delle direttive 2014/24/UE o 2014/23/UE a una procedura relativa ai parcometri e all’uso di suolo pubblico.

La questione giuridica

Se gli articoli 56, paragrafo 1, e 60, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, nonché il principio della concorrenza, ostino a che un bando di gara imponga ai concorrenti di presentare software e apparecchi (parcometri) da fornire, per dimostrare la conformità dell’offerta e valutarne l’"idoneità tecnica e funzionale della soluzione"; preliminarmente, se il contratto debba essere qualificato come appalto pubblico, concessione di servizi o contratto misto e se ricorrano i presupposti di applicabilità del diritto dell’Unione.

Principio di diritto

La Corte non può pronunciarsi nel merito quando la decisione di rinvio non fornisce gli elementi di fatto e di diritto necessari per stabilire se il contratto controverso rientri nella direttiva 2014/24/UE, nella direttiva 2014/23/UE o, eventualmente, nel diritto UE applicabile per effetto di un rinvio nazionale o di un interesse transfrontaliero certo. In mancanza di indicazioni sul valore stimato del contratto, sulle modalità di remunerazione e sul rischio operativo, la questione pregiudiziale è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 4, lettera c), direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 56, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 60, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 5, punto 1, lettera b), direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/23/UE

Rinvio pregiudiziale su una procedura relativa a parcometri e uso di suolo pubblico

La Corte, Nona Sezione, si pronuncia con ordinanza su un rinvio pregiudiziale del Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) in una controversia tra Resopre e il Município de Peso da Régua, con intervento di altri operatori economici. La questione concerneva una procedura per la concessione d’uso di parcelle di suolo per l’installazione e lo sfruttamento di parcometri e, in particolare, la legittimità di un criterio di aggiudicazione fondato sulla dimostrazione dell’"idoneità tecnica e funzionale della soluzione".

Contesto normativo rilevante

La domanda evocava principalmente la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, punto 5, 3, paragrafo 4, terzo comma, 4, lettera c), 56, paragrafo 1, e 60, paragrafo 4. La Corte richiama anche la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, in particolare gli articoli 1, paragrafo 1, 5, punto 1, lettera b), e 8, paragrafi 1 e 2, oltre all’articolo 267 TFUE e agli articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura.

Oggetto della controversia nel procedimento principale

Secondo la decisione di rinvio, il capitolato d’oneri imponeva ai concorrenti di partecipare a un incontro dimostrativo e di presentare il software e l’apparecchio da fornire, per verificare la conformità ai requisiti tecnici e attribuire punteggi in relazione a 86 sotto-fattori del criterio "idoneità tecnica e funzionale della soluzione". La Resopre, che non aveva partecipato all’incontro dimostrativo, aveva ottenuto il punteggio minimo su ciascun sotto-fattore, mentre l’aggiudicazione era stata disposta in favore di Datarede.

Questioni poste alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione consenta che, in una procedura avente ad oggetto la concessione d’uso di suolo pubblico per parcometri, il bando richieda ai concorrenti di presentare software e apparecchi da fornire per dimostrare la conformità dell’offerta e i suoi attributi, e se un tale meccanismo possa costituire un criterio di aggiudicazione legittimo alla luce degli articoli 56, paragrafo 1, e 60, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 e del principio di concorrenza.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità

La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è irricevibile solo quando sia manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun nesso con la controversia, è ipotetica oppure manca degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile. Richiama inoltre l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice nazionale di illustrare le circostanze di fatto e il legame tra queste e le questioni sollevate.

Nel caso di specie, la decisione di rinvio non chiariva se il contratto dovesse essere qualificato come appalto pubblico o come concessione di servizi. La Corte osserva che, se il Comune remunerasse l’aggiudicatario per la fornitura dei parcometri e per i servizi di controllo, il contratto potrebbe essere un appalto pubblico; se invece il Comune attribuisse in concessione il suolo per l’installazione e lo sfruttamento dei parcometri a rischio e per conto dell’aggiudicatario, si tratterebbe di una concessione di servizi, esclusa dall’ambito della direttiva 2014/24. La Corte richiama inoltre la nozione di contratto misto di cui all’articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2014/24.

Insufficienza degli elementi forniti dal giudice del rinvio

La Corte rileva che la decisione di rinvio non indicava le modalità di remunerazione del contratto né su chi gravasse il rischio dello sfruttamento dei parcometri. Di conseguenza, non era possibile stabilire con certezza se l’interpretazione della direttiva 2014/24 fosse utile al giudice nazionale.

La Corte aggiunge che la domanda non conteneva neppure il valore stimato del contratto, dato indispensabile per verificare il superamento delle soglie applicabili previste dall’articolo 4 della direttiva 2014/24 o dall’articolo 8 della direttiva 2014/23. Inoltre, mancavano indicazioni su un eventuale rinvio diretto e incondizionato del diritto portoghese al diritto dell’Unione e su elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, necessario per l’eventuale applicazione dei principi del Trattato FUE agli appalti al di fuori dell’ambito delle direttive.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato nell’ambito del procedimento principale.

Principio che si ricava dalla pronuncia

Un rinvio pregiudiziale in materia di appalti o concessioni è irricevibile quando la decisione di rinvio non consente di stabilire la qualificazione giuridica del contratto, il superamento delle soglie di applicazione delle direttive, le modalità di remunerazione e la ripartizione del rischio, né l’esistenza di un eventuale interesse transfrontaliero certo. In tali condizioni la Corte non può fornire una soluzione utile sulla compatibilità di criteri tecnici di aggiudicazione con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciconcessioni di serviziprocedimento pregiudizialeammissibilità del rinvio pregiudizialeprincipi di concorrenza e trasparenza

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