Tribunale, Sentenza T-574/18
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 (Estratti). — Agrochem-Maks d.o.o. contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva oxasulfuron – Mancato rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali – Errore manifesto di valutazione – Articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e punto 2.2 dell’allegato II del regolamento n. 1107/2009 – Principio di precauzione. — Causa T-574/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Agrochem-Maks contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019, che aveva disposto il mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron. In particolare, ha chiarito che l’ammissibilità formale della domanda di rinnovo non esaurisce il controllo sul fascicolo e non impedisce successive richieste di chiarimenti o informazioni supplementari da parte dell’EFSA. La pronuncia conferma quindi un ampio margine tecnico-valutativo della Commissione nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 sul mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron e verifica della legittimità della valutazione scientifica della Commissione alla luce del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del principio di precauzione.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione, l’articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009, il punto 2.2 dell’allegato II del medesimo regolamento e il principio di precauzione, avendo disposto il mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron sulla base di asserite lacune nei dati e di una valutazione scientifica ritenuta erronea; e, in particolare, se l’ammissibilità formale della domanda dichiarata dallo Stato membro relatore precluda ulteriori richieste di informazioni da parte dell’EFSA e della Commissione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019: la dichiarazione di ammissibilità formale della domanda di rinnovo da parte dello Stato membro relatore non impedisce né all’EFSA né alla Commissione di richiedere ulteriori informazioni e di valutare, anche sotto il profilo scientifico, la sufficienza del fascicolo. Ne consegue che il mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron non è viziato da violazione dell’articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009, del punto 2.2 dell’allegato II, del principio di proporzionalità o del principio di precauzione, nei limiti esaminati nella parte riportata della sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Punto 2.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Agrochem-Maks d.o.o. ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, con cui è stato disposto il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Regno di Svezia è intervenuto a sostegno della Commissione.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è un operatore del settore dei prodotti fitosanitari interessato alla prosecuzione dell’approvazione della sostanza attiva. La convenuta è la Commissione europea, autrice dell’atto impugnato. Il Tribunale, nella composizione della Quarta Sezione, decide in materia di controllo di legittimità di un atto di esecuzione della Commissione relativo alla disciplina dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Motivi esaminati nel passaggio riportato
Nel brano riprodotto emergono contestazioni relative:
- alla violazione dell’articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009;
- alla violazione del punto 2.2 dell’allegato II del medesimo regolamento;
- alla violazione del principio di proporzionalità;
- al rilievo delle asserite lacune nei dati presentati a sostegno del rinnovo.
La ricorrente sosteneva, in sostanza, che una volta dichiarata ammissibile la domanda di rinnovo dallo Stato membro relatore ai sensi del regolamento di esecuzione n. 844/2012, l’EFSA non avrebbe potuto rimettere in discussione la completezza del fascicolo, né richiedere ulteriori informazioni.
Normativa rilevante richiamata dal Tribunale
Nel testo fornito sono richiamati, in particolare:
- l’articolo 263 TFUE;
- l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali;
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’articolo 6, lettera f), e il punto 2.2 dell’allegato II;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare gli articoli 7, 8, 11, paragrafo 5, e 13, paragrafo 3;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ragionamento del Tribunale sulla fase di ammissibilità e sulla valutazione scientifica
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’ammissibilità dichiarata dallo Stato membro relatore precluderebbe ulteriori verifiche. Precisa che:
- la presentazione formalmente completa del fascicolo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 costituisce solo una condizione di ammissibilità e, quindi, un requisito formale;
- tale ammissibilità non impedisce una successiva valutazione nel merito della qualità e sufficienza scientifica degli elementi depositati;
- lo Stato membro relatore e l’EFSA possono richiedere informazioni supplementari in base, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- la possibilità di richiedere integrazioni è coerente con la struttura stessa della procedura di rinnovo.
Il Tribunale osserva inoltre che, nel caso concreto, l’EFSA aveva effettivamente richiesto ulteriori informazioni con lettera del 13 luglio 2016 relativa all’oxasulfuron.
Decisione
Nella parte riportata la decisione finale è netta: il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese del procedimento, incluse quelle della Commissione e del procedimento sommario, mentre il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La mera ammissibilità formale della domanda di rinnovo di una sostanza attiva, dichiarata dallo Stato membro relatore, non impedisce all’EFSA e alla Commissione di chiedere dati supplementari e di valutare, anche in termini di sufficienza scientifica, il fascicolo presentato; pertanto, la decisione di mancato rinnovo può essere adottata senza che ciò integri, di per sé, violazione delle regole procedurali o dei principi invocati dal richiedente.
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