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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-74/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may succeed) of 28 May 2020. — Hästens Sängar AB v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Whether appeals may be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-74/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato, in sede di filtro dell'appello ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto, il ricorso di Hästens Sängar AB contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse dimostrato che le censure proposte sollevassero questioni significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, l'appello non è stato ammesso a procedere e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa al giudizio di legittimità per mancata dimostrazione di una questione significativa ai fini dell'unità, coerenza o sviluppo del diritto dell'Unione.

La questione giuridica

Se l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea raises una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del Regolamento di procedura; in particolare, se le doglianze sulla regola del "what you see is what you get", sull'asserita necessità di ulteriori elementi descrittivi o grafici nella domanda di registrazione e sulla presunta incompatibilità con la Carta e con il regolamento di esecuzione potessero giustificare l'ammissione dell'appello.

Principio di diritto

L'appello non è ammesso a procedere quando il ricorrente non dimostra, con argomenti chiari, precisi e specifici, che le questioni sollevate sono significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. In particolare, la mera allegazione di un contrasto con la giurisprudenza, la contestazione di una valutazione di fatto del Tribunale o il richiamo generico alla novità delle questioni non sono sufficienti; inoltre, non può fondarsi l'ammissibilità su una norma non applicabile ratione temporis al caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170a del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170c del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626
  • Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Impugnazione relativa alla rappresentazione di un motivo a quadretti come marchio UE

Si tratta di un'ordinanza della Corte di giustizia, pronunciata in sede di filtro dell'appello ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto, in una controversia di proprietà industriale concernente la registrazione internazionale, con designazione dell'Unione europea, di un marchio figurativo raffigurante un motivo a quadretti tipo "gingham".

Fatti e procedimento principale

Hästens Sängar AB aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 agosto 2018 (causa R 442/2018-2). Il Tribunale, con sentenza del 3 dicembre 2019 (T-658/18), aveva respinto il ricorso di annullamento. La società ha quindi proposto appello dinanzi alla Corte chiedendo l'annullamento di tale sentenza.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama anzitutto:

  • l'articolo 56 dello Statuto della Corte, quale base dell'appello;
  • l'articolo 58a dello Statuto, che subordina l'esame degli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO all'ammissione preventiva da parte della Corte;
  • gli articoli 170a, 170b e 170c del Regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di ammissione e il contenuto minimo necessario;
  • l'articolo 137 del Regolamento di procedura, applicabile al giudizio di appello tramite l'articolo 184;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, invocati dalla ricorrente.

Questioni poste dalla ricorrente

Nella domanda di ammissione dell'appello, Hästens Sängar AB sosteneva che la sentenza del Tribunale sollevasse questioni importanti per la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione. In sintesi, deduceva che il Tribunale:

  • avrebbe disatteso la regola del "what you see is what you get";
  • avrebbe erroneamente ritenuto che il marchio fosse richiesto per una protezione più ampia della sua rappresentazione grafica;
  • avrebbe affermato che il segno avrebbe dovuto essere depositato con una cornice o con una descrizione ulteriore;
  • avrebbe così reso impossibile la registrazione di marchi figurativi analoghi, in contrasto con l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta;
  • avrebbe altresì applicato in modo errato l'articolo 3 del regolamento di esecuzione 2018/626.

Ragionamento della Corte sull'ammissione dell'appello

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare, in modo dettagliato, che l'appello solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente i motivi, la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, l'errore di diritto denunciato e il nesso tra tale errore e l'esito della decisione impugnata.

La Corte osserva che le argomentazioni della ricorrente non soddisfano tali requisiti:

  • quanto al presunto contrasto con la giurisprudenza, la ricorrente si limita a richiamare alcuni arresti senza spiegare con precisione la comparabilità delle situazioni e la concreta contraddizione;
  • la censura relativa alla regola del "what you see is what you get" mira in realtà a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dal Tribunale nell'individuare le caratteristiche essenziali del segno, e quindi non può integrare, di per sé, una questione significativa ai fini del filtro;
  • il richiamo al regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 è irrilevante perché, alla data del deposito della domanda di registrazione, 16 dicembre 2016, tale regolamento non era ancora in vigore;
  • la mera novità delle questioni prospettate non basta a dimostrare la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la richiesta di ammissione non dimostra l'esistenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. L'appello non è quindi ammesso a procedere. Quanto alle spese, la Corte dispone che Hästens Sängar AB sopporti le proprie spese, anche perché l'ordinanza è resa prima della notifica dell'appello alla controparte.

Principio desumibile

In materia di filtro degli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO, il ricorrente deve fornire una dimostrazione rigorosa e specifica della significatività della questione sollevata; non bastano allegazioni generiche, asseriti contrasti giurisprudenziali non argomentati, né la contestazione di valutazioni di fatto del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaprocedimento di impugnazioneammissibilità dell'appelloproprietà intellettualediritti fondamentali

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