Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10630/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036752, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso Infanzia - AA00 – Insegnamento Scuola dell’Infanzia Primaria - EE00 – Insegnamento Scuola Primaria; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate; - nonché per il riesame dell'istanza della ricorrente secondo i princìpi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, procedendo ad una valutazione sostanziale e comparativa delle competenze acquisite; - in subordine, per predisporre adeguate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e delle relative norme del D.Lgs. n. 206/2007 per colmare eventuali lacune formative riscontrate per le suddette classi di concorso per le quali interveniva tout court diniego; - in ogni caso, accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento di tutti i detti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

Giustizia amministrativa202509668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante svizzero per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento in Italia, di un titolo conseguito presso un istituto privato svizzero non riconosciuto né accreditato dalle competenti autorità elvetiche. Il Ministero ha respinto l'istanza rilevando che l'istituto non figurava tra le università accreditate, non era autorizzato a rilasciare titoli abilitanti all'insegnamento e che il percorso formativo non era riconosciuto nello Stato d'origine. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. 241/1990; il travisamento del diritto svizzero e dell'Accordo tra UE e Svizzera sulla libera circolazione; la violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria; il difetto di istruttoria e di motivazione; la mancata valutazione sostanziale e comparativa delle competenze; la violazione dei principi di libera circolazione, stabilimento, proporzionalità, fiducia reciproca e non discriminazione; nonché l'omessa predisposizione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. La Convenzione di Lisbona richiede, ai fini del riconoscimento, non solo che l'istituto estero sia autorizzato a operare, ma che sia riconosciuto o accreditato come parte integrante del sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine. Nel sistema svizzero, l'appartenenza allo spazio formativo non equivale all'inserimento nel sistema universitario nazionale: la distinzione decisiva è costituita dal riconoscimento o accreditamento, collegato a un controllo ufficiale della qualità. Poiché l'istituto presso cui era stato conseguito il titolo non risultava riconosciuto né accreditato e non era autorizzato a rilasciare qualifiche professionali per l'insegnamento, il titolo non rientrava nelle nozioni europee di 'titolo di formazione' o 'attestato di competenza', che presuppongono il rilascio da parte di un'autorità competente dello Stato d'origine. Il giudice ha escluso che le libertà di circolazione o i principi affermati dall'Adunanza plenaria imponessero una comparazione sostanziale del percorso formativo, poiché il caso riguardava un titolo privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato di provenienza. In tale situazione non opera neppure il principio di fiducia reciproca, né sussiste l'obbligo di applicare misure compensative. L'istruttoria ministeriale è stata ritenuta sufficiente e la motivazione coerente, anche sulla base delle informazioni dell'autorità svizzera competente. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata considerata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e l'apporto della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la minima attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 16-17 d.lgs. 206/2007

    Disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali; il riconoscimento presuppone un titolo rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine.

  • art. 3, comma 1, lett. c), direttiva 2005/36/CE

    La nozione di titolo di formazione richiede il rilascio da parte di un'autorità competente designata secondo la legislazione dello Stato d'origine.

  • art. 11, lett. a), direttiva 2005/36/CE

    Il titolo o attestato deve provenire da un'autorità competente dello Stato d'origine per poter rientrare nel sistema europeo di riconoscimento.

  • art. 12 direttiva 2005/36/CE

    I titoli assimilati devono comunque presentare i requisiti necessari per essere ricondotti al sistema di qualifiche riconosciuto.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative presuppongono l'esistenza di una qualifica rientrante nel sistema europeo di riconoscimento; non operano per un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità quando il provvedimento è vincolato e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne l'esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    I vizi procedimentali relativi a un provvedimento vincolato sono non invalidanti se è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 1, Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici

    Ai fini del riconoscimento, l'istituto deve essere riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'origine come appartenente al relativo sistema di istruzione superiore.

  • art. 1, comma 3, Accordo del 7 dicembre 2000 tra Svizzera e Italia sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio

    Sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari.

    Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e inserite negli elenchi previsti dall'accordo.

  • art. 9 dell'Accordo tra UE e Svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999

    Non impone il riconoscimento di un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione e stabilimento non obbligano lo Stato ospitante ad attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato di provenienza.

  • artt. 2 e 3 l. 148/2002

    Danno esecuzione alla Convenzione di Lisbona, il cui ambito presuppone l'appartenenza dell'istituto estero al sistema ufficiale di istruzione superiore dello Stato d'origine.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale estera, non è sufficiente che l'istituto sia autorizzato a operare o appartenga genericamente allo spazio formativo dello Stato d'origine: occorre che sia riconosciuto o accreditato dall'autorità competente come parte integrante del sistema ufficiale di istruzione superiore di tale Stato.
  • Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto né accreditato nello Stato d'origine e privo di carattere ufficiale in quello Stato non costituisce, ai fini della direttiva 2005/36/CE, un titolo di formazione o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente; pertanto l'amministrazione dello Stato ospitante può escluderlo dal procedimento di riconoscimento.
  • Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di riconoscere a un titolo estero un valore superiore a quello che il titolo possiede nello Stato d'origine; in assenza di riconoscimento ufficiale nello Stato di provenienza, non sussiste un obbligo di comparazione sostanziale del percorso formativo.
  • Le misure compensative previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE presuppongono che la qualifica rientri preliminarmente nell'ambito applicativo del sistema europeo di riconoscimento; esse non sono dovute quando il titolo proviene da un istituto privo di riconoscimento o accreditamento ufficiale nello Stato d'origine.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato quando l'assenza dei presupposti sostanziali rende certo che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioProfessioni sanitariePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.