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Sentenza

Sentenza del 21/04/2022 n. 3506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 19/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Tassa per Rifiuti - Rifiuti speciali - Esenzione - Condizioni - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a TARSU/TIA/TARI per gli anni 2013-2017 per omesso/parziale pagamento. La società deduceva: errori nelle verifiche e nelle metrature tassabili, locazioni infrannuali che ridurrebbero l'imposizione per alcuni periodi, esistenza di aree destinate alla produzione di rifiuti speciali e relativa esclusione/esenzione di parti di immobile (magazzini, aree di produzione, uffici e spogliatoi) sulla base di perizia di parte, bolle di consegna per smaltimento rifiuti speciali e richiamo all'art.1, comma 649 L.147/1993 e all'art.62 D.lgs.507/1993.

La decisione

Appello respinto. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado salvo i ridotti accoglimenti già disposti (es. riduzione per il periodo parziale di occupazione relativo alla locazione infrannuale e rettifiche metrature ritenute provate). È stato ribadito che il carico probatorio per ottenere l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente: non è sufficiente dimostrare genericamente la produzione di rifiuti speciali (es. tramite bolle di consegna), ma occorre la dichiarazione esentativa ex art.62 D.lgs.507/1993 e la puntuale delimitazione delle superfici interessate, con indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti. La perizia di parte è risultata insufficiente perché non delimita con certezza le superfici né quantifica quantità/qualità dei rifiuti nei singoli ambienti; pertanto magazzini, aree scoperte, uffici e altre superfici sono stati ritenuti tassabili. Sul piano delle sanzioni è stato confermato l'istituto del cumulo giuridico (art.12 D.lgs.472/97) ma non contestato dal ricorrente nella parte relativa al calcolo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 D.lgs. 507/1993

    Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.

    Per ottenere esenzioni o riduzioni occorre una dichiarazione/documentazione specifica e la precisa delimitazione delle superfici che generano rifiuti speciali; l'onere della prova spetta al contribuente; l'esenzione riguarda la parte variabile della tariffa.

  • art. 1, comma 649 L.147/1993

    Richiamata dal contribuente per sostenere l'esclusione di magazzini/uffici asserviti al processo industriale; la Commissione non ha accolto l'eccezione in assenza della dimostrazione puntuale che tali locali siano esclusi e funzionali nella misura richiesta dalla norma.

  • art. 12 D.lgs. 472/1997

    Regola il cumulo giuridico: nelle violazioni ripetute in periodi diversi o per concorso materiale omogeneo, il cumulo giuridico può essere applicato in modo favorevole al contribuente nel calcolo delle sanzioni; nella fattispecie l'istituto è stato ritenuto applicabile ma non impugnato nel dettaglio dal ricorrente.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 34299 del 15/11/2021

    I magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi... concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative ... non rientrando la funzione -generica ed operativa- di magazzino nelle esenzioni previste dall'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993.

    La giurisprudenza di legittimità considera i magazzini aree operative e quindi tassabili salvo prova contraria puntuale; non sono automaticamente esenti come 'residui di ciclo'.

  • Cass. Sez. 6-5, ord. n. 17092 del 16/6/2021

    Per "aree scoperte" ... si devono intendere tutte le estensioni ... comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani ...

    Le aree scoperte sono interpretate in senso ampio e sono tassabili se concretamente utilizzabili/uso produttivo; anche qui il contribuente deve provare l'idoneità all'esenzione.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 12979 del 15/5/2019

    Pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani.

    Conferma il principio dell'onere della prova a carico del contribuente per le esenzioni/riduzioni sulle superfici tassabili.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 11351 del 6/7/2012

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che l'esenzione richiede adeguata delimitazione delle aree e documentazione idonea; onere probatorio sul contribuente.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 5360 del 27/2/2020

    La tariffa di igiene ambientale ha carattere universale ... applicandosi la riduzione di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, alle parti di superfici del locale interessate dalle attività che generano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, smaltiti in proprio dal contribuente, con la precisazione che l'esonero riguarda la sola parte variabile della tariffa.

    L'esonero per rifiuti speciali riguarda solo la parte variabile della tariffa e solo le superfici specificamente interessate dall'attività che genera rifiuti speciali; occorre individuazione puntuale.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 11035 del 19/4/2019

    Per l'assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani è necessaria la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, in quanto l'impatto dipende anche dalla quantità.

Massime di principio

  • L'onere della prova per ottenere esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti grava sul contribuente: serve documentazione puntuale (dichiarazione ex art.62 D.lgs.507/93) e delimitazione precisa delle superfici interessate.
  • La sola produzione o smaltimento documentato dei rifiuti (es. bolle di consegna) non basta: occorre collegare in modo certo specifiche quantità/qualità di rifiuti alle superfici concrete dove sono stati prodotti/stoccati.
  • Magazzini, aree scoperte, uffici e similari sono in linea di principio tassabili come aree operative salvo prova dettagliata e delimitata della loro esclusione; non sono automaticamente esenti per la generica asservazione al ciclo produttivo.
  • In caso di spazi condivisi tra più soggetti occorre dimostrare la distinzione soggettiva e oggettiva dell'uso delle porzioni di locale per ottenere eventuali agevolazioni riconducibili a un altro soggetto.
  • La riduzione per locazioni infrannuali si applica solo per il periodo effettivamente non occupato e deve essere provata documentalmente (contratti, registrazioni, ecc.).
  • Quanto alle sanzioni tributarie, il cumulo giuridico (art.12 D.lgs.472/97) può attenuare il peso delle sanzioni quando le violazioni si ripetono su periodi diversi o per concorso materiale omogeneo; tuttavia il contribuente deve contestare specificamente il calcolo se ritiene errato.

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